Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

DEVE RITENERSI SUPERATO IL CRITERIO DEL FRAZIONAMENTO DELLA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - In base al principio della tendenziale unitarietà (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 20726 del 23 novembre 2012, Pres. Preden, Rel. Amoroso).

Deve ritenersi superato il criterio del frazionamento della giurisdizione in materia di pubblico impiego - ovvero della attribuzione al giudice amministrativo della controversia relativa al periodo sino al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario di quelle relativa al periodo successivo. L'interpretazione evolutiva che si è andata così da ultimo affermando è dichiaratamente orientata dal principio della tendenziale unitarietà della giurisdizione - risalente ai fondamenti dello Stato unitario (legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo) - che è ora desumibile dalla Carta costituzionale, la quale, pur conservando la situazione all'epoca esistente di giudici speciali accanto al giudice ordinario, vuole da una parte che la funzione giurisdizionale sia esercitata da magistrati ordinari con la preclusione di istituire nuovi giudici speciali (art. 102, primo e secondo comma, Cost.); d'altra parte prevede il ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze pronunciate dai giudici ordinari o speciali (art. 111, settimo comma, Cost.) e contempla il generale sindacato, esercitato dalla Suprema Corte, sulla giurisdizione di qualsiasi giudice, ordinario o speciale, ad eccezione della sola Corte costituzionale (art. 137, terzo comma, Cost.). In proposito quest'ultima Corte anche di recente ha ribadito che è "innegabile l'unitarietà in senso lato dell'esercizio della giurisdizione", nel precisare però che all'unità della funzione giurisdizionale non necessariamente deve corrispondere un unitario statuto professionale delle magistrature. Parimenti orientata può ritenersi la recente disciplina della traslatio iudicii dal giudice ordinario a quello speciale e viceversa (art. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché, nella regolamentazione del processo amministrativo, art. 11 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), che ha fatto seguito alla pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 30 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevedeva che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservassero, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. In quest'ultima pronuncia, in particolare, si è sottolineato come la Costituzione (e segnatamente gli artt. 24 e 111) assegna "all'intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi" rimarcando che la pluralità dei giudici, permanendo giudici speciali accanto al giudice ordinario, "non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale".

Ed indubbiamente - può qui rilevarsi - una minore effettività di tutela, per essere essa maggiormente "onerosa", vi sarebbe se il dipendente pubblico "privatizzato", intendendo promuovere una lite avente ad oggetto un'unica pretesa (la fattispecie unitaria di cui si è detto finora), riferita ad un arco di tempo a cavallo del 30 giugno 1998, fosse onerato di adire due giudici distinti, il giudice ordinario ed il giudice amministrativo. Peraltro -  a seguito di un recente arresto di queste Sezioni Unite - si è ritenuto che non sia possibile, innanzi al giudice ordinario, la frammentazione di una pretesa unitaria in plurime domande azionate in distinti giudizi perché non in sintonia con il principio costituzionale del giusto processo. Vi è poi che il frazionamento della giurisdizione in riferimento alla stessa fattispecie versata in giudizio implica il rischio concreto di contrasto tra il decisum del giudice ordinario e quello del giudice amministrativo con conseguente possibile conflitto di giudicati, stante anche la puntualizzazione operata da queste Sezioni Unite in tema di portata del giudicato nel caso in cui la stessa questione riguardi due distinti periodi di tempo. Si è infatti affermato che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame nell'altro giudizio dello stesso punto di diritto già accertato e risolto. Cfr. anche Cass. Sez. Un. 19 luglio 2006, n. 16462, secondo cui le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia, sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, con la conseguente incontestabilità (c.d. "efficacia pan processuale") negli altri giudizi tra le stesse parti, che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate e coperte dal giudicato. Può dirsi, in sintesi, che la giurisprudenza della Suprema Corte fino a Cass. Sez. Un. n. 3183 del 2012, cit., ha desunto dagli artt. 45, comma 17 e 69, comma 7, cit. un criterio temperato di frazionamento della giurisdizione quale regolamentazione, nel regime transitorio, del passaggio della giurisdizione sulle controversie dei pubblici dipendenti dal giudice amministrativo al giudice ordinario per le controversie "a cavallo", ossia quelle che ponevano la stessa questione con riferimento sia ad un periodo fino al 30 giugno 1998, sia ad un periodo successivo del rapporto di impiego. Infatti, in passato e fino ad epoca recente, si è affermato da una parte che al giudice amministrativo spettano le questioni che riguardano il periodo del rapporto fino al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario spettano invece le questioni che riguardano il periodo successivo, questioni - le une e le altre - che, se introdotte con un'unica domanda nello stesso giudizio, portano al "frazionamento" della giurisdizione; d'altra parte però si è puntualizzato che questo criterio meramente temporale (oltre che transitorio) è recessivo - ed in questo senso il criterio del "frazionamento" della giurisdizione è temperato - in una serie di fattispecie individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata (soprattutto in caso di illecito permanente, o di identificazione di un preciso atto o provvedimento lesivo o anche comportamento della pubblica amministrazione datrice di lavoro). In conclusione va affermato il seguente principio di diritto: "Nel regime transitorio del passaggio dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla giurisdizione del giudice ordinario quanto alle controversie di cui all'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il disposto dell'art. 69, comma 7, del medesimo d.lgs., secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad ogni questione sia che riguardi il periodo del rapporto di impiego successivo al 30 giugno 1998, sia che investa in parte anche un periodo precedente a tale data ove risulti unitaria la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice; e reca, come eccezione, la previsione della residuale giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad ogni questione che riguardi solo ed unicamente un periodo del rapporto fino alla data suddetta". Questo nuovo orientamento ha anche l'effetto di ridimensionare l'ambito di operatività della decadenza (ex artt. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998 e 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001), ritenuta di natura sostanziale, del diritto nelle controversie riguardanti la stessa questione relativa ad un periodo prima e dopo il 30 giugno 1998 per non essere stata azionata dal dipendente pubblico, innanzi al giudice amministrativo entro il 15 settembre 2000, la pretesa relativa al segmento fino alla data suddetta. L'overruling giurisprudenziale tocca quindi anche l'affidamento che le parti hanno fatto sulla portata della decadenza sostanziale prima predicata dalla giurisprudenza di questa Corte. Ma in siffatta evenienza, come in generale in caso di overruling giurisprudenziale in materia di termini processuali e di decadenza, l'affidamento delle parti trova tutela unicamente nei limiti puntualizzati da Cass. Sez. un. 11 luglio 2011, n. 15144, quanto all'idoneità dell'atto posto in essere dalla parte, che abbia fatto affidamento sulla giurisprudenza dell'epoca, ad evitare la decadenza o la preclusione. Si ha invece in generale che la successione di un orientamento interpretativo ad un altro è evenienza fisiologica, compatibile con la garanzia del diritto all'equo processo di cui all'art. 6 CEDU.


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