Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL DANNO DA DEMANSIONAMENTO E' ADEGUATAMENTE ACCERTATO CON RIFERIMENTO ALLA SOSTANZIALE INATTIVITA' E ALL'AVVILIMENTO DELLA PERSONALITA' MORALE - Liquidazione equitativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 20762 del 23 novembre 2012, Pres. Roselli, Rel. Marotta).

Emilio B. dipendente della Banca Antonveneta S.p.A., dopo avere svolto l'incarico di direttore di sede responsabile dell'ufficio di rappresentanza di Tokyo, al suo rientro in Italia è stato collocato in una posizione di livello inferiore e totalmente escluso dall'attività lavorativa. Egli ha chiesto al Tribunale di Roma la condanna della Banca al risarcimento dei danni professionale e biologico. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il ricorrente abbia subito un grave demansionamento con conseguente danno da perdita della professionalità, da mancato conseguimento di premi e indennità, da pregiudizio alla progressione in carriera nonché per avvilimento della sua personalità morale, con lesione dell'immagine e della dignità. L'importo complessivo del risarcimento è stato liquidato dal Tribunale in euro 278.332, con riferimento al parametro costituito dai due terzi dell'ultima retribuzione mensile. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Roma. La Banca ha proposto ricorso cassazione censurando la decisione della Corte romana per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20762 del 23 novembre 2012, Pres. Roselli, Rel. Marotta), ha rigettato il ricorso. La Corte di Roma - ha affermato la Cassazione - con apprezzamento di merito adeguatamente motivato e come tale incensurabile in cassazione, dopo aver ritenuto provato che Emilio B. avesse subito il lamentato il demansionamento - essendo egli risultato costretto ad una sostanziale inattività in  quanto, in un primo tempo, privato di ogni mansione e, successivamente, retrocesso alla condizione di tirocinante senza programma e scadenza - ha considerato raggiunta la prova del danno con ragionamento di tipo presuntivo, fondato sulla base degli elementi di fatto allegati da Emilio B. attinenti  alla qualità e quantità della esperienza lavorativa, al tipo specifico di professionalità, alla vistosa e particolarmente penosa dequalificazione, alla durata della inattività e alle altre circostanze del caso concreto, e cioè proprio di quegli elementi che denotano una marcata lesione della professionalità.

Non è, dunque, ravvisabile - ha osservato la Cassazione - alcun errore logico né giuridico nelle conclusioni cui è giunta la Corte territoriale secondo cui il demansionamento, avente dette caratteristiche, non poteva non avere recato pregiudizio alla professionalità ed all'immagine all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro.

La valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.

Nel caso di specie - ha affermato la Cassazione - non si rilevano dette deficienze o contraddittorietà avendo la Corte territoriale, lungi dall'effettuare distinte ed asseritamente duplicate liquidazioni risarcitorie, puntualmente indicato i parametri utilizzati per la liquidazione equitativa del danno (e così la accertata privazione di qualsiasi compito in rapporto al raggiungimento di un livello di professionalità di elevato contenuto, sia per competenze che per responsabilità, ritenuta preclusiva del diritto del lavoratore di esprimere e mantenere il proprio bagaglio di conoscenze e di conseguire nel tempo una crescita professionale, la derivata frustrazione per le modalità del declassamento, comportante, altresì, l'avvilimento della personalità morale del lavoratore come diretta lesione dell'immagine all'interno dell'ambiente di lavoro e della dignità del medesimo) sicché deve escludersi il dedotto vizio di motivazione.


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