Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IN DIFETTO DI RICUSAZIONE LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENERSI DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE NON E' DEDUCIBILE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE COME MOTIVO DI NULLITA' DELLA SENTENZA - Anche in seguito alla modifica dell'art. 111 Cost. (Cassazione Sezione Lavoro n. 20149 del 16 novembre 2012, Pres. Vidiri, Rel. Napoletano).

Costituisce principio di diritto vivente l'affermazione secondo la quale la violazione da parte del giudice civile dell'obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte unicamente con l'istanza di ricusazione nei modi e termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ. e non, tranne che per l'ipotesi di interesse diretto dal giudice nella causa, come motivo di nullità della sentenza. Tanto precisato va ribadito che anche a seguito della modifica dell'art. 111 Cost., introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, in difetto di ricusazione la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice civile non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacché la norma costituzionale, nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice) ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione. Né detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto delle parti alla imparzialità del giudice. Deve, quindi, escludersi un contrasto con la norma recata dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la quale, sotto l'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dall'art. 111 Cost..


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