Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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EFFETTIVITA' DELLA TUTELA DEL DIRITTO DI CREDITO PER RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - In base all'art. 18 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 20600 del 22 novembre 2012, Pres. Roselli, Rel. Bronzini).

Il danno da risarcire in caso di annullamento di licenziamento illegittimo e di opzione da parte del lavoratore per l'indennità di 15 mensilità prevista dall'art. 18 St. Lav., in luogo della reintegrazione va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell'indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta. Le ragioni anche di ordine "sistematico" di questa soluzione interpretativa sono state molto efficacemente ricordate sin dalla decisione n. 24199/2009 secondo la quale il sistema dell'art. 18 cit. si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell'interesse del lavoratore a non subire, o a subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo; principio che Cass. n. 6342 del 2009 chiama "di effettività dei rimedi" e che impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento dell'indennità in questione assoggettandosi al solo pagamento di rivalutazione e interessi ex art. 429 c.p.c. Il principio di effettività dei rimedi giurisdizionali, espressione dell'art. 24 Cost., significa per quanto qui interessa che il rimedio risarcitorio, ossia del risarcimento del danno sopportato dal lavoratore per ritardato percepimento dell'indennità sostitutiva ex art. 18 cit., deve ridurre il più possibile il pregiudizio subito dal lavoratore e, in corrispondenza, distogliere il datore di lavoro dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempiere l'obbligo indennitario. L'ammontare del risarcimento del danno da ritardo deve essere pari alle retribuzioni perdute, fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto. Pertanto non vi è dubbio che il rapporto con l'esercizio del diritto di opzione venga a sciogliersi e che, quindi, non sia ripristinabile ove il lavoratore ci ripensi, ma l'obbligo del risarcimento continua a sussistere, per evitare abusi e per rendere effettivo il ristoro delle conseguenze negative subite dall'illegittimo recesso, sino al momento di corresponsione in concreto della indennità. In questa prospettiva ermeneutica il regime dell'opzione e la determinazione del danno risarcibile vengono persuasivamente collegati e saldati con il complessivo regime normativo di cui all'art. 18 ed ai valori sottesi alla disciplina garantistica statutaria, diretti alla tutela (anche dal punto di vista risarcitorio e sotto il profilo della deterrenza) contro il licenziamento ingiustificato. Le ragioni che inducono a questa interpretazione, e che escludono che all'inadempimento dell'obbligo di pagare l'indennità sostitutiva possa conseguire soltanto la condanna a corrispondere interessi e rivalutazione ex art. 429 cod. civ. proc., si fondano sull'esigenza, espressa anzitutto negli artt. 24 e 11 Cost., di garantire che libertà, dignità e materiale sussistenza del prestatore di lavoro, affidate al datore dall'art. 36 Cost., si realizzino in concreto, senza che residuino spazi di possibile o probabile elusione. Questa esigenza di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti di credito, e in particolare dei crediti risarcitori in caso di inadempimento, non è compatibile con un limite fisso (nella specie, quindici mensilità) all'ammontare del risarcimento, quando la condotta illecita (nella specie, il licenziamento) leda interessi individuali di primario rilievo costituzionale, con danno progressivamente aggravato dal trascorrere del tempo. In questi casi la condanna non può essere soltanto volta verso il passato onde eliminare gli effetti della violazione già compiuta, ma deve guardare anche al futuro onde impedire che la violazione sia continuata.


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