Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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UN COSTANTE ATTEGGIAMENTO DI CONTRAPPOSIZIONE AI VERTICI AZIENDALI PUO' GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE - Perché incide sull'elemento fiduciario (Cassazione Sezione Lavoro n. 21520 del 30 novembre 2012, Pres. Roselli, Rel. Arienzo).

La nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo ex art. 1 della legge n. 604 del 1966, potendo rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore. Le rilevata esistenza di un costante atteggiamento di contrapposizione del dirigente ai vertici aziendali può essere sufficiente a sorreggere il decisum relativo alla ravvisabilità della giustificatezza del recesso datoriale.

La giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia della c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici.


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