Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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IL PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA DEL DIPENDENTE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE "ORIZZONTALE" DEVE ESSERE DETERMINATO IN MISURA UGUALE A QUELLA PREVISTA DAL C.C.N.L. PER IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO - Esso può essere ridotto in caso di "part-time" (Cassazione Sezione Lavoro n. 14065 del 14 dicembre 1999, Pres. Lanni, Rel. Castiglione).

C.A., dipendente della SAP S.r.l. con rapporto di lavoro a tempo parziale “orizzontale” per 24 ore settimanali è stata licenziata con motivazione riferita al superamento del periodo di comporto (durata massima cumulativa delle assenze per malattia). Ella ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Milano, sostenendo che la durata complessiva delle sue assenze per malattia non aveva superato i 180 giorni di comporto previsti dal contratto collettivo. L’azienda si è difesa sostenendo che, trattandosi di un rapporto di lavoro a tempo parziale, il periodo di comporto doveva essere proporzionalmente ridotto. Il Pretore di Milano ha rigettato la domanda della lavoratrice ritenendo fondata la tesi dell’azienda. Questa decisione è stata riformata in grado di appello dal Tribunale di Milano il quale ha rilevato che il contratto collettivo non prevedeva una riduzione del periodo di comporto per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14065 del 14 dicembre 1999, Pres. Lanni, Rel. Castiglione), ha rigettato sul punto il ricorso dell’azienda affermando che, ove nel contratto collettivo vi sia una lacuna in ordine al comporto (per sommatoria) dei lavoratori a tempo parziale ai medesimi deve essere applicata la disciplina prevista per i dipendenti a tempo pieno, non essendovi ragioni per una differenziazione. Questo principio - ha precisato la Corte - vale per il rapporto di lavoro part-time orizzontale (ossia con orario ridotto ma uniforme per tutti i giorni), posto che esso presenta la stessa estensione di tempo del rapporto di lavoro a tempo pieno. Diversa è, invece - ha affermato la Corte - la situazione del part-time verticale (specie se esso è su base stagionale), con prestazione svolta a tempo pieno per alcuni mesi dell’anno o per alcune settimane al mese: in tale ipotesi deve applicarsi il principio del riproporzionamento del periodo di comporto mediante ricorso all’intervento equitativo del giudice al fine di evitare conseguenze eccessivamente onerose per il datore di lavoro.


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