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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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LE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE DERIVANTI DA USI AZIENDALI NON POSSONO ESSERE DEROGATE IN PEGGIO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - In quanto si inseriscono nei contratti individuali (Cassazione Sezione Lavoro n. 22927 del 13 dicembre 2012, Pres. Lamorgese, Rel. Garri).
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Per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, è necessaria unicamente la sussistenza di una prassi generalizzata - costituita dalla mera reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo - che riguardi i dipendenti anche di una sola azienda e che comporti per essi un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Le condizioni di miglior favore derivanti dai suddetti usi aziendali non possono essere derogate in pejus per i lavoratori dalla contrattazione collettiva, atteso che gli usi si inseriscono nei singoli contratti individuali e non già nei contratti collettivi nazionali o aziendali, e che l'esclusione di tale inserzione può avvenire soltanto in base alla concorde volontà delle parti.
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