Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE DERIVANTI DA USI AZIENDALI NON POSSONO ESSERE DEROGATE IN PEGGIO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - In quanto si inseriscono nei contratti individuali (Cassazione Sezione Lavoro n. 22927 del 13 dicembre 2012, Pres. Lamorgese, Rel. Garri).

Per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, è necessaria unicamente la sussistenza di una prassi generalizzata - costituita dalla mera reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo - che riguardi i dipendenti anche di una sola azienda e che comporti per essi un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Le condizioni di miglior favore derivanti dai suddetti usi aziendali non possono essere derogate in pejus per i lavoratori dalla contrattazione collettiva, atteso che gli usi si inseriscono nei singoli contratti individuali e non già nei contratti collettivi nazionali o aziendali, e che l'esclusione di tale inserzione può avvenire soltanto in base alla concorde volontà delle parti.


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