Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

AI FINI DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI LA DIZIONE "STIPENDIO O SALARIO" DEVE ESSERE INTERPRETATA RESTRITTIVAMENTE - In base alla legge n. 152 del 1968 (Cassazione Sezione Lavoro n. 176 del 7 gennaio 2013, Pres. Miani Canevari, Rel. Bandini).

La retribuzione contributiva, alla quale, per i dipendenti degli enti locali, si commisura, a norma dell'art. 4 legge 8 marzo 1968 n. 152, l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, della legge medesima, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici di anzianità, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. Ne consegue che non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione del premio di servizio, gli incrementi dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità (art. 45 CCNL Comparto Sanità 1994 - 1997), in quanto detta indennità non fa parte degli emolumenti specificamente indicati dalla norma e i relativi incrementi non possono considerarsi come componenti dello stipendio.


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