Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'ASSOCIAZIONE SINDACALE DEVE ESSERE RITENUTA NAZIONALE SE OPERA SULLA TOTALITA' O SU AMPIA PARTE DEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - Ai fini del procedimento ex art. 28 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 21941 del 6 dicembre 2012, Pres. De Renzis, Rel. Fernandes).

In un procedimento ex art. 28 St. Lav., per repressione di comportamento antisindacale, promosso da COBAS PT nei confronti della S.p.A. Poste Italiane, il Tribunale di Milano ha ritenuto fondata l'eccezione, sollevata dall'azienda, di difetto di legittimazione attiva del sindacato per carenza del requisito di nazionalità. Questa decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza del gennaio 2008. Secondo la Corte territoriale al COBAS-PT andava riconosciuta la legittimazione attiva ricorrente il requisito della nazionalità, come comprovato dalla articolazione del sindacato in strutture a livello nazionale, regionale e provinciale, dalla sua presenza in numerosissime province e regioni, dal fatto che aveva proclamato scioperi a livello nazionale ed anche dalla circostanza che in numerosi provvedimenti passati in giudicato fra le stesse parti, detto sindacato era stato riconosciuto titolare della legittimazione attiva negata dal Tribunale. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte milanese per violazione dell'art. 28 St. Lav..

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 21941 del 6 dicembre 2012, Pres. De Renzis, Rel. Fernandes) ha rigettato il ricorso. In tema di repressione della condotta antisindacale - ha affermato la Corte - ai fini della legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, per "associazioni sindacali nazionali" devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali che rimane, comunque, un indice tipico - ma non l'unico - rilevante ai fini della individuazione del requisito della "nazionalità"; non ha rilievo determinante il mero dato formale delle risultanze dello statuto dell'associazione, che di per sé è rappresentativo solo di un prefigurato obiettivo o di un'autoqualificazione del sindacato.

La Corte di merito - ha affermato la Cassazione - ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto ha ritenuto sussistente il requisito della "nazionalità" nel sindacato COBAS-PT sulla scorta non solo dello statuto dello stesso, ma, soprattutto, avuto riguardo al fatto che dalla documentazione acquisita agli atti era emerso che detto sindacato aveva svolto attività in gran parte del territorio nazionale come dimostrato dall'essere presente in numerosissime provincie e regioni, dall'aver presentato proprie liste alle elezioni delle RSU e delle RSL in numerosi luoghi di lavoro ottenendo l'elezione di propri membri, dall'aver proclamato scioperi a carattere nazionale; inoltre, con un pertinente rilievo, ha evidenziato che l'associazione sindacale COBAS-PT era stata riconosciuta titolare della legittimazione attiva in procedimenti ex art. 28 Stat. Lav. in numerosi provvedimenti passati in giudicato fra le stessi parti e prossimi temporalmente all'introduzione del presente giudizio.


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