Paolo B. dirigente medico radiologo alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera della provincia di Lodi, sottoposto a controllo di idoneità fisica, è risultato affetto da disturbo d'ansia con conseguente necessità di essere affiancato, nella redazione dei referti, da un collega. L'Azienda lo ha licenziato con motivazione riferita all'impossibilità di utilizzare la sua prestazione lavorativa. Il dirigente ha chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare illegittimo il licenziamento e di condannare l'Azienda a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno in base all'art. 18 St. Lav.. Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il licenziamento ed ha condannato l'Azienda a corrispondergli la somma di euro 100.000,00 a titolo di indennità supplementare per licenziamento ingiustificato. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Milano che non ha ritenuto comprovata dalle certificazioni mediche l'inidoneità del dirigente ed ha rilevato che l'Azienda era venuta meno all'onere di provare l'impossibilità di adibirlo a mansioni compatibili con l'organizzazione aziendale. Sia l'Azienda che il dirigente hanno proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Milano rispettivamente per non avere ravvisato l'impossibilità della prestazione lavorativa e per non avere applicato l'art. 18 St. Lav.. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 23330 del 18 dicembre 2012, Pres. Lamorgese, Rel. Venuti) ha rigettato il ricorso dell'Azienda. In tema di sopravvenuta inidoneità, anche parziale, del lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnategli, la quale trova la propria disciplina nella norma di cui all'art. 1464 cod. civ. - ha affermato la Corte - il licenziamento disposto dal datore di lavoro va ricondotto al giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. In tale ipotesi il datore di lavoro, diversamente dal caso del licenziamento disciplinare per il quale devono operare le garanzie previste dal secondo e terzo comma dell'art. 7 St. Lav., non deve avviare la procedura disciplinare né contestare i fatti al lavoratore, bensì specificare i motivi del licenziamento e fornire la prova della loro sussistenza a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 nel caso in cui esso venga contestato in via giudiziaria. La sopravvenuta infermità permanente del lavoratore - ha ricordato la Corte - integra un giustificato motivo di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnategli, o altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (Cass. 7 marzo 2005 n. 4827; Cass. 26 ottobre 2008 n. 25883). Pur non essendo sindacabile l'esercizio dell'attività economica privata, garantito dall'art. 41 Cost., nei suoi aspetti tecnici dal giudice, tale attività deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute; ne consegue - ha affermato la Corte - che non viola la norma citata il giudice che dichiara illegittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansioni assegnate, ove il datore di lavoro non abbia accertato se il lavoratore potesse essere adibito a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale (Cass. 13 ottobre 2009 n. 21710). La Corte territoriale - ha osservato la Cassazione - ha affermato che non solo non risultava dalle certificazioni mediche che la sopravvenuta, parziale idoneità fisica del ricorrente avesse carattere permanente e, quindi, fosse definitivamente escluso un recupero della sua piena idoneità fisica, ma l'amministrazione, aveva omesso di provare, tenuto conto delle contestazioni effettuate sul punto dal ricorrente, che, pur con la ridotta capacità lavorativa, il dipendente non potesse svolgere mansioni compatibili con l'organizzazione aziendale; inoltre, dalla documentazione medica prodotta non risultava un quadro clinico definito, bensì la mera esistenza di un disturbo d'ansia per il quale il medico competente non aveva attestato la totale inidoneità del ricorrente allo svolgimento delle mansioni cui era adibito. A fronte di tali affermazioni - ha rilevato la Suprema Corte - l'Azienda ha rimarcato la mancanza assoluta di utilità di una prestazione di un radiologo che non possa esercitare da solo la propria attività di refertazione e non possa svolgere turni di reperibilità, senza però prendere posizione sulla possibilità di un utilizzo alternativo, in ordine al quale ha solo argomentato che era sin troppo ovvio che il ricorrente, con le indicate limitazioni, non potesse "essere utilizzato al meglio della sua capacità specifica, per la quale è stato assunto, in altro diverso e incomprensibile ruolo lavorativo di qualsiasi tipo e natura"; ma la impossibilità di adibire il dipendente ad una diversa attività lavorativa riconducibile alle mansioni già assegnategli o a mansioni equivalenti, avrebbe dovuto costituire oggetto di prova da parte dell'Azienda, la quale avrebbe altresì dovuto dimostrare che una diversa collocazione del ricorrente comportasse una alterazione dell'organigramma aziendale o dell'assetto organizzativo insindacabilmente dal datore di lavoro. La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso del dirigente, confermando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una P.A. con un dirigente comporta l'applicazione, al rapporto fondamentale sottostante, della disciplina dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, con conseguenze reintegratorie, a norma dell'art. 51, secondo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2233; Cass. 13 giugno 2012 n. 9651). Ad analoghe conclusioni - ha rilevato la Corte - è pervenuta Cass. 20 febbraio 2007 n. 3929, la quale ha ritenuto che, dichiarato nullo e inefficace il licenziamento di un dirigente per motivi disciplinare inerenti alla responsabilità dirigenziale, il medesimo ha diritto alla reintegrazione nel rapporto d'impiego e nell'incarico dirigenziale, oltre che alle retribuzioni maturate sino all'effettiva reintegrazione, nonché Cass. Un., 16 febbraio 2009 n. 3677, la quale nel richiamare, tra l'altro, quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 381 del 2008 (... "forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi"), ha riconosciuto il diritto del dirigente al ripristino dell'incarico illegittimamente revocato ante tempus, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca.
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