|
Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
|
ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO ATTUATO NEGLI STATI UNITI DA UN'AZIENDA ITALIANA SENZA IL RISPETTO DELLA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE N. 223 DEL 1991 - La tutela dell'occupazione attiene all'ordine pubblico (Cassazione Sezione Lavoro n. 1302 del 21 gennaio 2013, Pres. Lamorgese, Rel. Amoroso).
|
Raffaele C., cittadino italiano residente negli Stati Uniti, ha lavorato dal dicembre 1990 al maggio 2002 alle dipendenze del Banco di Napoli presso la filiale di New York. Egli è stato licenziato insieme a numerosi altri colleghi per riduzione del personale. La Banca non ha applicato, per tale licenziamento, la procedura prevista dalla legge italiana (n. 223 del 1991) ritenendo che il rapporto fosse disciplinato dalla legge americana, che non vincola in alcun modo il potere di recesso dell'azienda. Raffaele C. ha convenuto la Banca Intesa S. Paolo, succeduta al Banco di Napoli, davanti al Tribunale di Torino, chiedendo la dichiarazione di inefficacia e illegittimità del licenziamento, nonché la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in base all'art. 18 St. Lav.. Egli ha anche chiesto la condanna della Banca a versare i contributi all'INPS. Il Tribunale di Torino ha ritenuto illegittimo il licenziamento e ha condannato il datore di lavoro al pagamento di 14 mensilità della retribuzione in base alla legge n. 604 del 1966; ha inoltre condannato la banca a pagare i contributi previdenziali non prescritti all'INPS e a costituire una rendita vitalizia sostitutiva per quelli prescritti. Entrambe le parti hanno impugnato questa decisione con ricorsi depositati il 28 giugno 2006. La Corte d'appello di Torino con sentenza del 29.11.2006 ha respinto l'appello della San Paolo IMI Spa e, in accoglimento dell'appello di Raffaele C., ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento ed ha ordinato a San Paolo Imi Spa di reintegrare Raffaele C. nel posto di lavoro e ha condannato la stessa società a pagare, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione ed interessi. La Corte d'Appello ha osservato che negli Stati Uniti non esiste una normativa che tuteli il lavoratore dal licenziamento ad nutum per cui una tale situazione normativa è sicuramente contrastante con l'ordine pubblico italiano. In base alla Convenzione di Roma del 19.6.1980, nonché alla luce della legge n. 218/95 citata anche dal primo giudice, la legge straniera, infatti, non si applica al rapporto di lavoro quando il lavoratore sia privato della protezione assicuratagli dalle norme imperative e cioè quando la legge straniera manifesti effetti contrari all'ordine pubblico. La Corte ha poi ritenuto provato, in base alle documentazioni prodotte, essersi trattato di un licenziamento per riduzione di personale ex legge n. 223/91. Secondo la Corte d'Appello si doveva quindi applicare a questo licenziamento la normativa italiana, nel suo complesso, regolante proprio le ipotesi previste dalla legge n. 223/91; normativa che prevede una particolare procedura che non risulta essere stata osservata, con conseguente illegittimità dei licenziamenti - tra cui quello di Raffaele C. - irrogati. Ha aggiunto poi la Corte d'Appello che non era stata fornita, da parte del Banco di Napoli, alcuna prova circa la impossibilità di adibire Raffaele C. ad altre mansioni nell'ambito dell'azienda e tenuto conto della qualifica dal medesimo posseduta. La Banca ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte torinese per vizi di motivazione e violazione di legge, in particolare per avere ritenuto applicabile la legge italiana.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1302 del 21 gennaio 2013, Pres. Lamorgese, Rel. Amoroso) ha rigettato il ricorso. Per quanto attiene alla legge applicabile, ha rilevato la Corte, deve farsi riferimento all'art. 57 della legge n. 218/1995, che per le obbligazioni contrattuali recepisce la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, ratificata con L. 975 del 1984. In base a tale convenzione, essendo il rapporto di lavoro svolto sempre negli Stati Uniti, deve farsi riferimento, in linea di massima alla legge statunitense, con il limite però al rispetto all'ordine pubblico, come stabilito dall'art. 16 L. n. 218/95. Ciò posto - ha osservato la Corte - correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che contrasta con il principio dell'ordine pubblico una legge straniera che non preveda alcun presupposto, né procedimentale, né sostanziale per l'intimazione del licenziamento individuale o collettivo. Può aggiungersi che la nozione di "ordine pubblico" (ex art. 16 cit.) - che è desumibile innanzitutto dal sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria sicché occorre far riferimento alla tutela del lavoro prevista dalla Costituzione (artt. 1, 4 e 35 Cost.) e dalla normativa europea dopo il trattato di Lisbona, di modifica del tratto sull'Unione Europea e del trattato che istituisce la Comunità Europea, si è arricchita delle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell'Unione europea dall'art. 6 TUE, il cui art. 30 che prevede che ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Quindi nell'area comunitaria la giustiziabilità del licenziamento costituisce un comune principio fondamentale che, nel caso del licenziamento collettivo, sta a significare che quanto meno la legge straniera, per superare il limite dell'ordine pubblico, dove prevedere che il lavoratore destinatario di un licenziamento collettivo possa sindacare l'autenticità della fattispecie contestando la natura collettiva del recesso per accedere al controllo sulla giustificatezza del licenziamento stesso ove in concreto abbia natura individuale e non già natura collettiva. Nella specie invece, secondo l'accertamento della Corte d'appello, la legge statunitense consente indistintamente il licenziamento ad nutum e quindi si pone in frontale contrasto con il principio dell'ordine pubblico quanto alle garanzie minime per il lavoratore destinatario di un licenziamento individuale o collettivo.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|