Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LE CONCILIAZIONI IN SEDE SINDACALE DEVONO RISULTARE DA ATTO SCRITTO FIRMATO DALLE PARTI E DAI RISPETTIVI RAPPRESENTANTI - Altrimenti sono impugnabili (Cassazione Sezione Lavoro n. 13910 dell'11 dicembre 1999, Pres. Trezza, Rel. De Matteis).

L’art. 2113 cod. civ. prevede che le – rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi possono essere invalidate dal dipendente con impugnazione che deve essere proposta con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Questa possibilità di impugnazione è esclusa per le conciliazioni attuate in base agli artt. 185, 410 e 411 del codice di procedura civile. Queste norme disciplinano la conciliazione davanti al giudice, davanti alla Commissione di conciliazione oppure in sede sindacale. La conciliazione in sede sindacale, per essere qualificata tale ai fini dell’art. 2113 cod. civ., deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore.

Questo tipo di conciliazione non è identificabile nell’accordo a contenuto transattivo intervenuto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, poiché l’art. 411, ultimo comma, cod. proc. civ. (menzionante la conciliazione predetta) fa riferimento alla diversa ipotesi di accordi – intesi alla definizione di una contesa già atto o di una contesa potenziale – che i singoli lavoratori contraggono personalmente (o a mezzo di mandatari “ad hoc” muniti di specifico potere) con l’assistenza del sindacato, e cioè ad atti negoziali in cui il sindacato è garante esterno della parità di posizione delle parti e quindi della genuinità della formazione della volontà dei lavoratori. Infatti è giurisprudenza costante che le associazioni sindacali hanno la funzione di rappresentanza d’interessi collettivi e di assistenza, nel quadro degli stessi, nei confronti dei singoli associati, con conseguente esclusione di ogni potere di disposizione dei diritti di costoro che non sia stato oggetto di specifico mandato.

Conseguentemente, in difetto di tale mandato, l’accordo sindacale intervenuto in sede aziendale a fini transattivi non obbliga i lavoratori che non lo abbiano sottoscritto alle rinunzie in esso previste, né è assimilabile alle conciliazioni sindacali menzionate dall’art. 411 cod. proc. civ., il quale si riferisce (considerandoli vincolanti per i lavoratori in ragione delle sufficienti garanzie di sostanziale libertà delle loro manifestazioni di volontà offerte dalle condizioni di stipula), agli accordi che gli stessi lavoratori, sia pur con l’assistenza dei sindacati, contraggono personalmente od a mezzo di mandatari ad hoc. Con riferimento alla forma, deve rilevarsi che la conciliazione giudiziale, dati gli effetti processuali e sostanziali che ne derivano, deve rivestire la forma scritta, essere consacrata in un processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere. Analoghe garanzie formali sono richieste per la conciliazione avanti la Commissione di conciliazione, della quale pure viene redatto processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti.

E’ evidente che non minori debbano essere le garanzie formali in caso di conciliazione sindacale, per la quale pure si deve pretendere che essa risulti da un documento sottoscritto dalle parti e dai rispettivi rappresentanti sindacali, anche al fine di verificare, con la loro contestuale sottoscrizione, il rapporto fiduciario intercorrente, sicché il requisito della fiduciarietà può ritenersi normalmente integrato dalla firma contestuale del lavoratore e del rispettivo rappresentante sindacale. Infatti dal principio di libertà sindacale di cui all’art. 39 1° comma Cost. e dalla funzione dell’assistenza sindacale alla conciliazione di cui all’art. 411 3° comma c.p.c., discende quanto affermato dalla Suprema Corte (sent. n. 1167/1991) circa la necessità che il lavoratore sia assistito da esponente di sindacato di fiducia del lavoratore stesso.


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