Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL RIFIUTO DI UN'OFFERTA DI RIASSUNZIONE DOPO L'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO NON PRECLUDE LA POSSIBILITA' DI OTTENERE LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - Ma incide sul risarcimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 699 del 14 gennaio 2013, Pres. Roselli, Rel. Blasutto).

Daniela D. dipendente della S.p.a. Cavamarket è stata licenziata con motivazione riferita a ragioni organizzative. Pochi giorni dopo il licenziamento l'azienda le ha offerto di riassumerla. La lavoratrice non ha accettato e ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Palermo chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in base all'art. 18 St. Lav.. Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il licenziamento ma ha respinto la domanda di reintegra e ha riconosciuto, a titolo risarcitorio, la misura minima di cinque mensilità dell'ultima retribuzione sul rilievo che la ricostituzione del rapporto era preclusa dal fatto che la ricorrente aveva rifiutato l'offerta di riassunzione formulata dalla società a distanza di pochi giorni dal licenziamento. A seguito di appello proposto dalla lavoratrice per ottenere l'accoglimento integrale della domanda, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza dell'11 giugno 2008, depositata il 5 settembre 2008, in parziale accoglimento del gravame, ha ordinato alla società appellata di reintegrare l'appellante nel posto di lavoro, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Il rifiuto opposto dalla ricorrente all'offerta di riassunzione - ha osservato la Corte - non poteva costituire una implicita rinuncia alla reintegra, ma la circostanza poteva essere valorizzata ai fini della limitazione del risarcimento del danno. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della corte salernitana per avere limitato il risarcimento.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 699 del 14 gennaio 2013, Pres. Roselli, Rel. Blasutto), ha rigettato il ricorso. L'impugnata sentenza - ha osservato la Corte - ha ritenuto che il rifiuto opposto alla riassunzione, pur non valendo come implicita rinuncia della prestatrice ad essere reintegrata nel posto di lavoro, potesse assumere rilevanza in senso riduttivo della misura del risarcimento del danno; tale motivazione è logicamente corretta e conforme a diritto, posto che il risarcimento del danno è istituto ontologicamente distinto dalla reintegrazione nel posto di lavoro, pur potendo concorrere con essa, ed è suscettibile, a determinate condizioni, di subire una riduzione, nell'arco compreso tra il minimo e il massimo legale di cui al quarto comma dell'art. 18 legge n. 300/70 (nel testo anteriore alle modifiche recentemente apportate dalla legge n. 92 n. 2012, non applicabile alla fattispecie ratione temporis). La giurisprudenza di legittimità - ha ricordato la Corte - ha da tempo affermato che la norma anzidetta costituisce una specificazione del generale principio della responsabilità contrattuale; costituiscono puntuale applicazione le decisioni che richiedono, quale indefettibile presupposto dell'obbligo risarcitorio del datore di lavoro, l'imputabilità a costui dell'inadempimento secondo il precetto generale dell'art. 1218 c.c., fatta eccezione per la misura minima di cinque mensilità di retribuzione, la quale è assimilabile ad una sorta di penale avente la sua radice nel rischio di un'impresa e può assumere la funzione di un assegno di tipo, in senso lato, assistenziale nel caso di assenza di responsabilità di tipo soggettivo in capo al datore di lavoro. Quanto invece al danno eccedente le cinque mensilità dovute per legge - ha affermato la Corte - si presume iuris tantum che questo corrisponda a tutte le retribuzioni non percepite in quel periodo, salvo che il datore non provi l'aliunde perceptum o la possibilità del lavoratore di evitare il danno usando la normale diligenza; il principio della imputabilità del danno al datore di lavoro inadempiente richiede la persistenza del nesso di causalità fra danno e licenziamento e di tale principio costituisce corretta applicazione il rilievo dato dai giudici di merito all'offerta di riassunzione, quale condotta idonea a produrre l'interruzione di tale correlazione causale. Se è vero che l'offerta della società avente ad oggetto la riassunzione non valeva ad escludere gli effetti della illegittimità del licenziamento e l'operatività della tutela reale di cui all'art. 18 L. n. 300/70, non potendo una nuova assunzione equivalere alla ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro, il medesimo comportamento datoriale, successivo al verificarsi della illegittima estromissione della dipendente, ben poteva rilevare ai fini dell'applicazione del principio di non imputabilità del danno (ulteriore rispetto al minimo legale di cinque mensilità), valendo l'offerta di riassunzione alle dipendenze della società ad escludere la persistenza del nesso tra inadempimento derivante da licenziamento illegittimo ed effetti pregiudizievoli da questo indotti.


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