Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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IL DOVERE DI SICUREZZA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO ASSUME UN PARTICOLARE RILIEVO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI GIOVANI - In base all'art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 536 del 10 gennaio 2013, Pres. Miani Canevari, Rel. Venuti).

 

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non  potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. E' altresì pacifico che il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 cod. civ., si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti di lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, senza che in contrario possa assumere rilievo l'imprudenza dell'infortunato nell'assumere un'iniziativa di collaborazione nel cui ambito l'infortunio si sia verificato.


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