Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

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IL PRINCIPIO DI GENERALE ONNICOMPRENSIVITA' DELLA RETRIBUZIONE NON E' RISCONTRABILE NELL'ORDINAMENTO GIUSLAVORISTICO - Ai fini degli istituti indiretti (Cassazione Sezione Lavoro n. 813 del 15 gennaio 2013, Pres. Stile, Rel. Tria).

Nella definizione di retribuzione, vanno applicati i seguenti principi assunti al rango di "diritto vivente": a) nel nostro ordinamento non esiste un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività della retribuzione dovuta ai fini dei cosiddetti istituti indiretti, sicchè, per il riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non è sufficiente la constatazione della normalità, e cioè della sistematicità e non occasionalità di detta prestazione, svolta secondo turni periodici, e della erogazione della relativa indennità, occorrendo anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale, o, come altrimenti indicata, ordinaria o di fatto o globale di fatto; b) poiché il criterio di computo della tredicesima mensilità dettato dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1976, esteso orga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070 - e in particolare il riferimento alla "retribuzione globale di fatto" - è derogabile, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, da successivi contratti collettivi di diritto comune che assicurino un trattamento di miglior favore relativamente allo specifico istituto, il giudice del merito non può limitarsi a considerare la previsione del citato accordo interconfederale, ma è tenuto a verificare se la successiva contrattazione collettiva di categoria applicabile preveda un trattamento dell'istituto che, considerato complessivamente, sia più vantaggioso, tenendo presente che il criterio della onnicomprensività della retribuzione,  valido soltanto per determinati istituti di origine legale, non opera neppure come criterio sussidiario, sicché un particolare emolumento è computabile a detti fini solo in quanto ciò sia espressamente previsto dalla disciplina contrattuale; c) al suddetto fine la comparazione dei trattamenti deve essere effettuata istituto per istituto, muovendo dalla premessa, nell'ambito in oggetto, che la tredicesima e la quattordicesima mensilità devono essere considerate come appartenenti al medesimo istituto, in quanto emolumenti analoghi nella struttura e nella funzione, trattandosi di voci retributive rientranti nell'ambito delle mensilità aggiuntive, e l'unitarietà dell'istituto mensilità aggiuntive è desumibile dal fatto che si tratta di mensilità attribuite in unica soluzione nel corso dell'anno di regola in corrispondenza di ricorrenze festive e che le stesse sono dirette ad incrementare la retribuzione complessiva annuale; d) ne deriva che non può essere riconosciuto il diritto del lavoratore al computo del compenso per lavoro notturno prestato secondo turni ricorrenti e con cadenza programmata nella tredicesima mensilità, adottando un principio di generale onnicomprensività della retribuzione non riscontrabile nell'ordinamento giuslavoristico ed omettendo di valutare che i contratti collettivi applicabili nel corso del rapporto prevedevano la corresponsione anche di una quattordicesima mensilità, appartenente allo stesso istituto contrattuale delle mensilità aggiuntive.


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