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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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NEL PROCESSO DEL LAVORO L'ESERCIZIO DEL POTERE ISTRUTTORIO D'UFFICIO NON E' MERAMENTE DISCREZIONALE - In base agli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 1228 del 18 gennaio 2013, Pres. Roselli, Rel. Fernandes).
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Nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., l'esercizio del potere istruttorio d'ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere - dovere, sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 1345 c.p.c., ed al disposto di cui all'art. 111 Cost., primo comma, sul "giusto processo regolato dalla legge" - di esplicitare le regioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso. Si è anche precisato che nel processo del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata che abbia determinato una preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali; l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti; l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa.
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