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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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UN ELEMENTO PROBATORIO, UNA VOLTA INTRODOTTO NEL PROCESSO, E' DEFINITIVAMENTE ACQUISITO ALLA CAUSA - In base al principio di acquisizione della prova (Cassazione Sezione Lavoro n. 1462 del 22 gennaio 2013, Pres. Miani Canevari, Rel. Manna).
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Nel vigente sistema processualcivilistico opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio. In altre parole, esiste nell'ordinamento quel principio di immanenza della prova in cui non osta l'assenza - negli artt. 169 c.p.c. e 76 e 77 disp. att. c.p.c. - di un esplicito meccanismo che subordini il ritiro della produzione al deposito di copia dei documenti in essa contenuti. Infatti le singole norme sono inserite in un sistema e, pertanto, possono essere correttamente intese solo se lette coerentemente all'ordinamento di cui fanno parte integrante e, tra i principi che caratterizzano il nostro sistema processuale, vi è, per comune riconoscimento, anche quello per cui un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto. Ciò trova riscontro, ad esempio, in alcune norme del codice di rito come l'art. 245 cpv c.p.c., in virtù del quale la rinuncia di una parte all'audizione d'un teste da essa indicato non ha effetto senza l'adesione delle altre parti e il consenso del giudice: a maggior ragione, dunque, una data prova documentale ormai già acquisita non può essere rimossa ad libitum dalla parte che l'aveva prodotta. Ed ancora, le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice, dovendosi escludere che la dimostrazione dei fatti posti dalle parti a fondamento delle rispettive deduzioni debba essere ricavata solo dalle prove offerte da quella gravata del relativo onore probatorio secondo i principi dettati dall'art. 2697 c.c. Intendere con eccessiva larghezza la facoltà di ritiro del fascicolo di parte determinerebbe il rischio di svuotare il principio in esame di ogni effettiva portata, poiché la mancata restituzione del fascicolo, in violazione dei doveri di lealtà e di probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., potrebbe porre la controparte nell'impossibilità di fornire quelle prove che in precedenza, alla stregua delle risultanze desumibili dal fascicolo avversario, dovevano ritenersi superflue.
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