Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHE DECIDE SUL RICORSO STRAORDINARIO E' IMPUGNABILE IN CASSAZIONE - Per motivi attinenti alla giurisdizione (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 23464 del 19 dicembre 2012, Pres. Preden, Rel. Amoroso).

Se la decisione del ricorso straordinario è una decisione di giustizia che presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo, deve necessariamente esserci il sindacato ultimo delle Sezioni Unite della Suprema Corte, limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione ex art. 111, ottavo comma, Cost. in quanto riferibile in unico grado, per il contenuto recato nella decisione stessa, al Consiglio di Stato.

In caso di ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, avverso atti amministrativi definivi per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso ammissibile (ex art. 7, comma 8, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo) unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, il decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario in conformità del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato (ex art. 14 D.P.R. n. 1199/1971, come novellato dall'art. 69, secondo comma, legge 18 giugno 2009, n. 69), è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362, primo comma, c.p.c. solo per motivi attinenti alla giurisdizione.


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