Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA SI DEVE RISPETTARE LA VERITA' OGGETTIVA O ANCHE SOLTANTO PUTATIVA - E' richiesto un serio e diligente lavoro di ricerca (Cassazione Sezione Terza Civile n. 800 del 15 gennaio 2013, Pres. Trifone, Rel. Ambrosio).

La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato dall'esistenza dei seguenti presupposti: a) la verità oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; b) la sussistenza di indiscutibili profili di interesse pubblico all'informazione e, cioè, la c.d. pertinenza della notizia; c) la forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la c.d. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire e deve essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, evitando forme di offese indiretta; il tutto nell'ottica di una valutazione complessiva che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto" il quale può determinare il mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio. Merita precisare che, quando, come accade frequentemente, la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta, sulla base dei soli criteri sopra indicati, essenzialmente formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita  (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica.


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