Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

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LA FALSA TESTIMONIANZA E' UN REATO DI PERICOLO - Configurabile in caso di pertinenza e rilevanza della deposizione (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 4299 del 29 gennaio 2013, Pres. De Roberto, Rel. Aprile).

La ratio dell'incriminazione del delitto di falsa testimonianza è quella di assicurare, attraverso la veridicità e la completezza delle testimonianze, il normale funzionamento dell'attività giudiziaria, che potrebbe essere fuorviata da deposizioni non vere e reticenti. Trattandosi di reato di pericolo, per la sua sussistenza è sufficiente che il fatto, oggetto della deposizione testimoniale, sia comunque pertinente alla causa e suscettibile di portare un contributo, sia pure astratto, alla decisione giudiziaria: solo la totale estraneità della deposizione all'oggetto della causa esclude, dunque, la configurabilità del delitto de quo.

In tale contesto, si è coerentemente arguito che, ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia "ex ante" e non "ex post"; valutazione che il giudice deve compiere sulla base di norme giuridiche, non anche mediante la mera utilizzazione di massime di esperienza. La pertinenza è nozione che denota la riferibilità o afferenza dell'oggetto della testimonianza che si assume falsa, nella sua triplice modalità esecutiva, commissiva (affermare il falso, negare il vero) od omissiva (reticenza), ai fatti che il processo è destinato ad accertare e giudicare. I fatti o le circostanze sui quali si manifesta la falsità del dictum testimoniale debbono possedere una rilevabile attinenza diretta o indiretta, ma causalmente orientata quanto meno sotto il profilo della potenziale estensibilità a tali fatti e circostanze, con l'oggetto dell'accertamento giudiziale per cui è processo. La rilevanza del falso testimoniale è, invece, nozione di carattere funzionale che attiene più specificamente alla efficacia probatoria di quegli stessi fatti e circostanze. Cioè alla idoneità del loro (in ipotesi falso) accertamento o, il che è lo stesso, alla loro capacità di falsa rappresentazione in grado di influire, deviandola dalla autentica e genuina verità processuale, sulla decisione del processo.


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