Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL LAVORATORE LICENZIATO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO DI MALATTIA HA DIRITTO ALLA PRECISAZIONE DELLE ASSENZE CONSIDERATE - In base all'art. 2 della legge n. 604/66 (Cassazione Sezione Lavoro n. 2278 del 31 gennaio 2013, Pres. e Rel. Venuti).

Al licenziamento che trovi giustificazione nelle assenze per malattia del lavoratore, si applicano le regole dettate dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 (modificato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990) sulla forma dell'atto e la comunicazione dei motivi del recesso, poiché nessuna norma speciale è al riguardo dettata dall'art. 2110 cod. civ.. Conseguentemente, qualora l'atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore - il quale, particolarmente nel caso di comporto per sommatoria, ha l'esigenza di poter opporre propri specifici rilievi - ha la facoltà di richiedere al datore di lavoro tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento e, nel caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, di dette assenze non può tenersi conto ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it