Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

UNA CONDANNA PER VIOLENZA SESSUALE COMPIUTA ABUSANDO DELLA QUALITA' DI RESPONSABILE DI UNA COMUNITA' RELIGIOSA PUO' GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO DI UN COORDINATORE DI PORTALETTERE - Anche se vi sia stato un patteggiamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 2168 del 30 gennaio 2013, Pres. Coletti De Cesare, Rel. Blasutto).

Antonio D. dipendente della S.p.A. Poste Italiane, con mansioni di coordinatore di una squadra di portalettere, è stato sottoposto a processo davanti al Tribunale di Napoli con l'imputazione di violenza sessuale (artt. 609 bis e 609 septies cod. pen.) compiuta abusando della qualità di responsabile di una comunità religiosa. In seguito a patteggiamento a termini dell'art. 444 cod. proc. pen., egli è stato condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione. L'azienda lo ha licenziato con motivazione riferita alla predetta vicenda, sostenendo che i fatti avessero rilevanza non solo penale, ma anche disciplinare, riflettendosi indirettamente nel rapporto di lavoro, quali violazioni dei doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 cod. civ. espressamente richiamati dall'art. 51 del ccnl. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Napoli denunciandone l'illegittimità in primo luogo perché i fatti oggetto del procedimento penale non potevano considerarsi provati in quanto l'accusa si basava solo sulle dichiarazioni rese dalle due presunte parti lese, non suffragate da alcun elemento di prova e di scarsa attendibilità in considerazione del contesto di abbandono e di degrado socio-culturale in cui vivevano i due dichiaranti, né tali fatti potevano considerarsi accertati in sede penale, in quanto il relativo procedimento era stato definito con sentenza di patteggiamento, la quale non implicava alcuna affermazione di responsabilità; in secondo luogo, perché non poteva affermarsi che i fatti addebitati rivestissero quel carattere di grave negazione degli elementi del rapporto o integrassero una giusta causa di recesso, considerato che le mansioni espletate - di coordinatore di una squadra di circa 27 portalettere - non implicavano contatti con terzi e con il pubblico e venivano espletate esclusivamente all'interno dell'azienda, né avevano alcuna relazione con l'episodio oggetto del procedimento penale, il quale aveva comunque carattere isolato, sicché dal medesimo non poteva desumersi una "mancanza di rettitudine" o di una inaffidabilità definitiva all'espletamento delle mansioni ovvero una lesione dell'immagine dell'azienda postale, i cui equilibri interni non potevano essere stati turbati dalla particolare vicenda. La domanda è stata rigettata sia in primo grado che in appello. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte napoletana per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2168 del 30 gennaio 2013, Pres. Coletti De Cesare, Rel. Blasutto) ha rigettato il ricorso. Per quanto attiene agli effetti del patteggiamento - ha rilevato la Cassazione - nella sentenza 18 dicembre 2009 n. 336 la Corte Costituzionale ha affermato che la circostanza che l'imputato, nello stipulare l'accordo sul rito e sul merito della regiudicanda penale, accetti una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare il fatto e la propria responsabilità.

Quanto alla valenza probatoria della sentenza di patteggiamento nel giudizio disciplinare - ha osservato la Cassazione - la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce indiscutibilmente elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile. Benché la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., non sia tecnicamente configurabile come una sentenza di condanna, anche se è a questa equiparata a determinati fini, tuttavia, nell'ipotesi in cui una disposizione di un contratto collettivo faccia riferimento alla sentenza penale di condanna passata in giudicato, ben può il giudice di merito, nell'interpretare la volontà delle parti collettive espressa nella clausola contrattuale, ritenere che gli agenti contrattuali, nell'usare l'espressione "sentenza di condanna", si siano ispirati al comune sentire che a questo associa la sentenza cd. "di patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen. atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità, ma esonera l'accusa dell'onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena. Il Giudice civile - ha affermato la Suprema Corte - ai fini del proprio convincimento può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come è avvenuto nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali. Nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sulle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento ove il procedimento penale sia stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti acquisiti in sede penale. Il giudice di merito - ha osservato la Corte - ha dunque coordinato e valutato tutti gli elementi ritualmente acquisiti al processo per concludere che i fatti, per il "forte disvalore sociale" che li connotava, erano "indubbiamente idonei ad avere negativi riflessi sull'immagine dell'Azienda, tra l'altro titolare di un servizio pubblico capillarmente diffuso e sulla fiducia della clientela nella correttezza dei suoi dipendenti, tanto più ove si consideri il notevole rilievo dato alla vicenda dagli organi di stampa, taluni dei quali anche a diffusione nazionale, i cui articoli hanno dato particolare risalto alla qualità di dipendente delle Poste di Antonio D. La Cassazione osservato che Antonio D, in quanto coordinatore di circa trenta unità addette al recapito, aveva una posizione di responsabilità e preminenza rispetto ai componenti della squadra e proprio in relazione a tali funzioni assumeva rilievo il fatto che le condotte poste in essere fossero connotate da un "abuso delle funzioni di guida e responsabilità connesse alla veste di capo della comunità religiosa".


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