Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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DECESSO PER MESOTELIOMA PLEURICO DI UN LAVORATORE ESPOSTO ALL'INALAZIONE DI FIBRE DI AMIANTO - Può comportare il diritto dei superstiti all'indennizzo anche se non si tratta di malattia "tabellata" (Cassazione Sezione Lavoro n. 13986 del 13 dicembre 1999, Pres. Delli Priscoli, Rel. Castiglione).

Il mesotelioma pleurico dovuto all’inalazione di fibre di amianto non è tra le malattie professionali incluse nella tabella allegata al Testo Unico n. 1224 del 1965 (Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Tuttavia ove si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, che un lavoratore normalmente esposto all’inalazione delle fibre di amianto sia deceduto per mesotelioma pleurico, derivante, con rilevante grado di probabilità, dagli agenti presenti in tale materiale, il giudice dovrà riconoscere il diritto dei superstiti alle indennità di legge. A seguito della sentenza n. 179 del 1988 della Corte Costituzionale, nel nostro ordinamento si è instaurato un sistema di tutela delle malattie professionali di natura mista: uno tabellare e a rischio specifico, che prevede la tutela per determinate lavorazioni e per determinate malattie, indicate nelle tabelle annesse al D.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione alle quali il lavoratore si giova della presunzione legale del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'agente patogeno cui egli era esposto; un altro, non tabellare e a rischio generico, il quale consente e richiede al lavoratore di dimostrare, secondo il principio dell'onere della prova, la sussistenza di una determinata malattia e il nesso eziologico tra questa e il lavoro concretamente svolto.

L'effetto dell’intervento realizzato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988 è stato, quindi, nel senso che, una volta introdotto il sistema c.d. misto, sono state ammesse ad indennizzo anche malattie non tabellate, purché siano cagionate dalla lavorazione svolta, della cui dimostrazione è onerato l'assicurato, secondo un metro di valutazione suggerito dalla giurisprudenza in termini di ragionevolezza. La prova della causa di lavoro, infatti, deve essere valutata nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale.


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