Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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IL GIUDICE PUO' CONTROLLARE L'ATTENDIBILITA' DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI - Ai fini del giudizio sull'idoneità fisica del lavoratore (Cassazione Sezione Lavoro n. 4206 del 20 febbraio 2013, Pres. Amoroso, Rel. Arienzo).

La malattia del lavoratore deve distinguersi dalla sua inidoneità al lavoro in quanto, pur essendo entrambe cause d'impossibilità della prestazione lavorativa, le stesse hanno natura e disciplina diverse, per essere la prima di carattere temporaneo e implicante la totale impossibilità della prestazione, che determina, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., la legittimità del licenziamento quando ha causato l'astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto, laddove la seconda ha carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, e non implica necessariamente l'impossibilità totale della prestazione, consentendo la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod. civ., eventualmente previo accertamento di essa con la procedura stabilita dall'art. 5 dello statuto dei lavoratori, indipendentemente dal superamento del periodo di comporto. Più in particolare, la inidoneità fisica attiene all'esistenza di una condizione permanente di carattere irreversibile concernente l'incapacità del lavoratore a svolgere le prestazioni tipiche delle sue mansioni e solo il suo accertamento consente di pervenire ad un licenziamento riconducibile ad un giustificato motivo oggettivo, pur dovendosi al riguardo osservare che la sopravvenuta inidoneità fisica e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo oggettivo di recesso, non possono essere ravvisate nella sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore, restando escluse dalla possibilità di svolgere un'altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti ovvero, qualora ciò non sia possibile, a mansioni inferiori, sempre che questa attività sia utilizzabile all'interno dell'impresa. Peraltro, deve aggiungersi che il parere espresso da Commissioni ovvero dal medico competente ai controlli in rapporto a quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. 626/94 non è vincolante per il giudice di merito adito per l'accertamento della illegittimità del licenziamento disposto a seguito di detto accertamento, avendo egli - anche in riferimento ai principi costituzionali di tutela processuale - il potere di controllare l'attendibilità degli accertamenti medico-sanitari, sicché il datore di lavoro, nel momento in cui opera il licenziamento, agisce, come già argomentato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 420 del 1998, accollandosi il rischio di impresa avente ad oggetto la possibilità che l'organo giudicante possa giudicare in modo contrario l'idoneità del dipendente.


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