Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL LAVORATORE HA DIRITTO ALL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO ANCHE NEL CASO DI UN IMMEDIATO REIMPIEGO - Non si tratta di risarcimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 4192 del 20 febbraio 2013, Pres. Roselli, Rel. Maisano).

Nella disciplina del recesso unilaterale dal rapporto di lavoro subordinato, posta dall'art. 2118 cod. civ., il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze dell'improvvisa interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Alla stessa funzione va ricondotta l'indennità sostitutiva prevista dalla stessa norma per caso di violazione dell'obbligo di preavviso, onde la funzione di tale erogazione non è risarcitoria di un danno certo, ma indennitaria, ossia di rimedio contro la semplice eventualità di mancato reperimento di una nuova occupazione. Le regola del preavviso di cui all'art. 2118 cod. civ. esplica i suoi effetti, per la sua portata generale (fuori dell'ipotesi di giusta causa ex art. 2119 cod. civ.), in tutti i casi in cui il recesso ha efficacia estintiva del rapporto di lavoro. Alla luce di tali principi è irrilevante l'immediato reimpiego del lavoratore, come nella fattispecie in esame, proprio in forza della natura indennitaria, quindi retributiva, e non risarcitoria dell'indennità di preavviso.


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