Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA SPECIFICITA' DELL'ADDEBITO DISCIPLINARE RISPONDE ALL'ESIGENZA DI CONSENTIRE UN'ADEGUATA DIFESA - In base all'art. 7 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 2765 del 6 febbraio 2013, Pres. Venuti, Rel. Marotta).

Il canone della specificità, elaborato dalla giurisprudenza in materia di contestazione degli addebiti, assolve la funzione di consentire al lavoratore incolpato una adeguata difesa. L'esigenza di specificità, prevista dall'art. 7 St. Lav., non obbedisce, pertanto, a rigidi canoni (al pari, ad esempio, di quelli che presiedono la formulazione dell'accusa nel processo penale), né si ispira ad uno schema prestabilito o ad una regola assoluta ed astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza e di garanzia del contraddittorio, ed appare funzionalmente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato, il quale deve essere posto in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Tale esigenza può ritenersi pienamente soddisfatta ove la lettera di addebito contenga le indicazioni necessarie ad individuare nella sua materialità il fatto nel quale il datore di lavoro abbia ravvisato la sussistenza di infrazioni disciplinari ed in particolare contenga la descrizione del comportamento addebitato, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui il comportamento medesimo si era verificato.


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