Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITA' DELLA CONTESTAZIONE NON RIGUARDA LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI - In base all'art. 7 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 2935 del 7 febbraio 2013, Pres. Venuti, Rel. Marotta).

Il principio della immutabilità della contestazione assolve la funzione di garanzia del diritto di difesa del lavoratore ed impone che i fatti su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio debbano coincidere con quelli oggetto dell'avvenuta contestazione. Ai fini del rispetto delle garanzie previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 per la contestazione dell'infrazione in relazione alla quale può essere applicata la sanzione disciplinare, il contraddittorio sul contenuto dell'addebito mosso al lavoratore può ritenersi violato (con conseguente illegittimità della sanzione stessa, irrogata per causa diversa da quella enunciata nella contestazione) solo quando vi sia stata una sostanziale mutazione del fatto addebitato, inteso con riferimento alle modalità dell'episodio ed al complesso degli elementi di fatto connessi all'azione del dipendente, ossia quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa. Dunque, il principio della immutabilità della contestazione attiene solo alla relazione tra i fatti contestati e quelli che motivano il recesso; non riguarda, pertanto, la qualificazione giuridica dei fatti stessi, in relazione all'indicazione delle norme violate.


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