Legge e giustizia: mercoledì 17 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI HANNO DIRITTO DI CONTROLLARE I RITMI E I CARICHI DI LAVORO - Ma, se in materia sono stati conclusi accordi aziendali, devono rispettare le modalità concordate per i controlli (Cassazione Sezione Lavoro n. 13383 del 1 dicembre 1999, Pres. Sommella, Rel. Dell'Anno).

Con l'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) il legislatore - al fine di evitare il pericolo che il datore di lavoro, abusando del potere derivantegli dalla posizione predominante da lui assunta nella organizzazione produttiva, potesse frapporre ostacoli al libero esercizio dei diritti, costituzionalmente garantiti, attinenti alla attività sindacale e allo sciopero - ha inteso fornire ai sindacati dei lavoratori un particolare strumento giudiziario a tutela di tali diritti, sanzionando la condotta illegittima del datore di lavoro lesiva di questi, lasciando peraltro volutamente imprecisata la descrizione dei comportamenti non consentiti, ricorrendo a una definizione non analitica ma "teleologica", che consente di ritenere vietate tutte quelle condotte che si rivelino idonee ad arrecare offesa ai beni protetti.

Da ciò si è fatto derivare che, per la individuazione del comportamento antisindacale, sia irrilevante l'elemento intenzionale, dovendo farsi rientrare tra le condotte in questione non solo quelle tipiche di violazione di disposizioni legali o contrattuali poste a tutela della esplicazione dei diritti, ma anche quelle che, in sè lecite, abbiano "l'obiettiva idoneità a produrre il risultato che la legge intende impedire e, cioè la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero", con la conseguenza che "la sussistenza o meno di un intento del datore di lavoro di ledere tali diritti non è necessaria nè sufficiente" (così testualmente, Cass., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5295).

Attesa la voluta non specificazione delle condotte vietate dalla legge al datore di lavoro al fine di una piena tutela della attività sindacale, tra esse deve farsi rientrare qualsiasi comportamento che sia idoneo ad arrecare pregiudizio, tra l'altro, alla piena e libera esplicazione, nell'ambito aziendale, dei compiti che l'ordinamento attribuisce alle rappresentanze dei lavoratori per assicurare gli interessi individuali e collettivi di questi ultimi. La fissazione dei ritmi e dei carichi di lavoro, rientrando questi nel più generale concetto delle "condizioni di lavoro" (articolo 2087 del codice civile), certamente non può ritenersi sottratta alle materie nelle quali le rappresentanze sindacali abbiano il diritto di interloquire e di esercitare poi il loro doveroso controllo per il rispetto, da parte del datore di lavoro, di applicazione dei criteri concertati. Ciò peraltro può e deve verificarsi secondo le modalità previste dagli accordi aziendali o attraverso il ricorso all'istituto della informazione, con ogni conseguente iniziativa valida per reagire alle eventuali inadempienze dell'imprenditore.


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