Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA RETRIBUZIONE SPETTA SOLO SE LA PRESTAZIONE DI LAVORO VIENE EFFETTIVAMENTE ESEGUITA - Salvo il caso della "mora accipienti" (Cassazione Sezione Lavoro n. 2760 del 6 febbraio 2013, Pres. Lamorgese, Rel. Maisano).

Al dipendente che sospenda volontariamente l'esecuzione della prestazione lavorativa, finché non provveda a mettere nuovamente a disposizione la stessa, anche se "per facta concludentia" e senza ricorrere a specifici requisiti formali, determinando una "mora accipiendi" del datore di lavoro, non è dovuta la retribuzione. In applicazione della regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni, quest'ultima spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di "mora accipiendi" nei confronti del dipendente.


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