Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IN CASO DI DEMANSIONAMENTO IL GIUDICE DEVE CONSIDERARE L'INTERA VICENDA - Senza obliterare elementi decisivi (Cassazione Sezione Lavoro n. 3668 del 14 febbraio 2013, Pres. Stile, Rel. Tria).

Valerio C. medico chirurgo, dipendente della ULSS 12 veneziana, ha subito una modifica delle mansioni quando il suo primario con ordine di servizio del giugno 2000, gli ha attribuito in via ordinaria compiti inerenti all'attività di corsia e di ambulatorio che non comportavano partecipazione ai servizi di guardia medica e di reperibilità e ha stabilito che la sua attività chirurgica avrebbe dovuto essere svolta in affiancamento ad esso primario. Il provvedimento è stato giustificato con riferimento a rapporti conflittuali fra il chirurgo e i suoi colleghi. Il chirurgo si è rivolto al Tribunale di Venezia, sostenendo di avere subito un demansionamento in violazione dell'art. 2103 cod. civ. e chiedendo la condanna della ULSS 12 a reintegrarlo nelle mansioni in precedenza svolte e a risarcirgli il danno. La domanda è stata accolta. Questa decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Venezia che ha rigettato le domande e condannato l'appellato a restituire quanto percepito in forza della sentenza di I grado. Il chirurgo ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte veneziana per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3668 del 14 febbraio 2013, Pres. Stile, Rel. Tria) ha accolto il ricorso. La Corte d'Appello - ha rilevato la Cassazione - nella parte della sentenza relativa allo "svolgimento del processo" ha riferito, fra l'altro che: 1) in data 6 giugno 2000, richiamandosi alle lamentele espresse dai colleghi del ricorrente in una riunione del giorno precedente, il primario ha emesso un ordine di servizio nel quale ha comunicato di aver deciso di attribuire a Valerio C., in via ordinaria, compiti inerenti ad attività di corsia e di ambulatorio che non comportavano partecipazione ai servizi di guardia medica e di reperibilità nonché di stabilire che l'attività chirurgica del ricorrente avrebbe dovuto essere svolta soltanto sotto la diretta partecipazione del primario stesso all'equipe operatoria; 2) a seguito di richiesta formulata dal direttore medico del presidio ospedaliero di Mestre, il capo dipartimento di chirurgia ha redatto il 13 marzo 2003 una relazione nella quale evidenziava che il ricorrente non partecipava alla vita del reparto, non effettuava né visite né turni di guardia e reperibilità e neppure svolgeva attività negli ambulatori divisionali; 3) con ordine di servizio del 3 luglio 2003 il primario della U.O. chirurgica ha disposto la ripresa a pieno titolo di tutte le attività istituzionali da parte di Valerio C., con decorrenza dal 15 luglio 2003, poi spostata al 1° settembre 2003,  in seguito al formale dissenso manifestato dai colleghi del ricorrente. Tuttavia - ha osservato la Cassazione - nella motivazione, la Corte veneziana, non ha espresso alcuna valutazione in merito a suddetti sviluppi della vicenda, verificatisi successivamente al provvedimento del primario del giugno 2000 e che dimostrano che - al di là del tenore letterale del provvedimento del giugno 2000 - nei fatti, sicuramente Valerio C. si è trovato a svolgere un tipo di attività di gran lunga inferiore, per quantità e qualità, rispetto alla qualifica rivestita, tanto da giustificare l'esigenza di prevederne una reintegrazione nel proprio ruolo e nei compiti istituzionali. Proprio su tali fatti la sentenza di primo grado ha basato il disposto parziale accoglimento del ricorso di Valerio C. con conseguente reintegrazione dello stesso e condanna della ULSS 12 Veneziana al risarcimento del patito danno professionale da demansionamento, dopo aver escluso anche che alla lettera di risposta del ricorrente all'ordine di servizio del primario del giugno 2000 possa essere attribuito il significato di un valido assenso alla disposta riduzione delle mansioni, riduzione che peraltro proprio, dai successivi provvedimenti indicati, nei fatti sembra essere andata ben al di là di quanto formalmente scritto nel suddetto ordine di servizio. La Corte territoriale si è invece limitata a giustificare la propria decisione facendo esclusivo riferimento al suindicato provvedimento del giugno 2000, alle ragioni di "incompatibilità ambientale" che ne hanno determinato l'adozione e alla reazione di Valerio C. - cui ha dato il valore di un vero e proprio consenso - senza minimamente considerare i suddetti provvedimenti successivi e i motivi che hanno determinato l'incisivo esautoramento delle mansioni del professionista, da tali provvedimenti inequivocamente attestato. La Corte veneziana, anzi, sulla base di tale incompleta ricostruzione e valutazione di fatti fondamentali, è pervenuta - aderendo alla prospettazione dell'azienda, appellante principale - alla apodittica conclusione che il ricorrente sarebbe stato in realtà esonerato soltanto dalle mansioni meno gratificanti, sicché "si sarebbe prodotto l'effetto perverso della creazione di una "nicchia privilegiata" in favore di una persona problematica, che ha manifestato con i colleghi un atteggiamento perennemente conflittuale". In sintesi - ha concluso la Corte - per le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto in quanto dall'esame del ragionamento svolto dalla Corte d'appello di Venezia, quale risulta dalla sentenza impugnata, emerge la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una decisione diversa da quella adottata e ciò vizia la stessa sentenza sul piano logico-formale e della correttezza giuridica.


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