Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA DEQUALIFICAZIONE PUŅ VERIFICARSI ANCHE QUANDO LE NUOVE MANSIONI RIENTRINO TRA QUELLE PREVISTE PER LA QUALIFICA DEL LAVORATORE - Se non sono adeguate alla specifica competenza acquisita e non consentono la valorizzazione del patrimonio di esperienza professionale conseguito dal dipendente (Cassazione Sezione Lavoro n. 13396 del 1 dicembre 1999, Pres. Santojanni, Rel. Dell'Anno).

In base all’art. 2103 cod. civ. il datore di lavoro può modificare le mansioni del lavoratore a condizione che le nuove mansioni siano equivalenti a quelle in precedenza svolte. Al fine di stabilire se un lavoratore destinato a nuovo incarico abbia subito una dequalificazione non è sufficiente verificare se le nuove mansioni siano comprese nello stesso livello contrattuale al quale egli è inquadrato, essendo invece necessario appurare altresì l’equivalenza “in concreto” di tali mansioni con quelle in precedenza assegnate. In tale indagine si dovrà tener conto del contenuto, della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni. Invero l’equivalenza presuppone che le nuove mansioni, anche se non identiche a quelle in precedenza espletate, corrispondano alla specifica competenza tecnica del lavoratore, ne salvaguardino il livello professionale, non lo danneggino altrimenti – sia nell’ambito del settore che socialmente – e siano comunque tali da consentire l’utilizzazione del patrimonio di esperienza lavorativa acquisito nella pregressa fase del rapporto; pertanto sussiste la violazione dell’art. 2103 cod. civ. qualora le nuove mansioni, pur comprese nel livello (o nella categoria) contrattuale già attribuito a un dipendente, comportino una lesione del suo diritto a conservare e migliorare la competenza o la professionalità maturate o pregiudichino quello al suo avanzamento graduale nella gerarchia del settore.


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