Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

CHI IMPUGNA DAVANTI AL GIUDICE UN LICENZIAMENTO DEVE INDICARE I VIZI DI FORMA E DI SOSTANZA CHE LO INFICIANO - Precisando tutte le circostanze che giustificano la domanda (Cassazione Sezione Lavoro n. 3330 del 12 febbraio 2013, Pres. Amoroso, Rel. Arienzo).

Nel giudizio sull'impugnativa di un licenziamento intimato a conclusione di una procedura diretta al collocamento di lavoratori in mobilità a norma dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, il giudice di merito non può (per non incorrere nel vizio di extrapetizione) prendere in considerazione eventuali ragioni di illegittimità della procedura stessa, in difetto di specifiche censure, in applicazione del principio di carattere processuale secondo cui la parte che chiede al giudice un determinato provvedimento è tenuta ad allegare tutte le circostanze e gli elementi di fatto che giustificano la preposizione della domanda, principio che, in caso di deduzione dell'illegittimità di un licenziamento, comporta la necessità di indicare i vizi di forma o di sostanza che inficiano lo stesso. Come argomentato nella sentenza della Corte di legittimità 3271/2000, "la motivazione che sorregge la sentenza impugnata su questo punto della controversia non ha nulla a che vedere con il principio dell'onere della prova, ma riguarda la necessità che ha la parte, che deduce l'illegittimità del licenziamento, di indicare i vizi di forma o di sostanza che lo inficiano: anche nel processo del lavoro, infatti, colui che invoca dal giudice un determinato provvedimento è tenuto ad allegare tutte le circostanze e gli elementi di fatto che giustificano la proposizione della domanda".


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