Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

GLI AMMINISTRATORI DI UN ENTE PUBBLICO CHE AFFIDANO LA REDAZIONE DI UN PARERE A LEGALI ESTERNI, PAGANDO IL RELATIVO COMPENSO, POSSONO ESSERE CONDANNATI AL RISARCIMENTO DEL DANNO ERARIALI - Giurisdizione della Corte dei Conti (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 4283 del 21 febbraio 2013, Pres. Vittoria, Rel. Chiarini).

Francesco S. ed altri quattro amministratori dell'Unire sono stati convenuti in giudizio davanti alla Corte dei Conti dalla Procura Regionale per il Lazio, in quanto ritenuti responsabili di aver conferito incarichi professionali ad esterni all'ente. La domanda della Procura è stata parzialmente accolta sia in primo grado che in appello. In particolare, nel giudizio di secondo grado, la Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti ha condannato i cinque convenuti a pagare euro 39.734,81 ciascuno per illecito conferimento dell'incarico di redazione di un parere pro veritate a quattro legali esterni, nonché euro 4.291,35 ciascuno per illecito conferimento ai medesimi legali del mandato difensivo per un ricorso davanti al Tar. I convenuti sono stati anche condannati al pagamento di euro 3.214,00 ciascuno per illecito conferimento di un mandato difensivo ad un numero eccessivo di professionisti per un ricorso davanti al Consiglio di Stato. La Corte ha rilevato, a sostegno della sua decisione, che la pubblica amministrazione a norma dell'art. 7 d.lgs. 29/93 e l'art. 7 d.lgs. n. 165/2001, ha l'obbligo di provvedere ai compiti affidatile con la propria organizzazione ed il proprio personale in servizio, salvo casi eccezionali. Gli amministratori hanno proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte dei Conti per eccesso di potere giurisdizionale.

La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 4283 del 21 febbraio 2013, Pres. Vittoria, Rel. Chiarini) ha rigettato il ricorso. La discrezionalità che l'art. 1 comma 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 riconosce agli amministratori pubblici nell'individuazione della scelta più idonea, nel caso concreto, per il perseguimento del pubblico interesse - ha affermato la Corte - per esser legittima deve rispettare i criteri giuridici informatori dell'agere della P.A. dettati dalla Costituzione (art. 97), codificati nella legge 7 agosto 1990 n. 241 - art. 1, comma 1: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità ..." - ribaditi dall'art. 1 d.lgs. 3 febbraio del 1993 n. 29 e dalla legge 30 luglio 1999 n. 286. L'art. 1, primo comma, di quest'ultima legge dispone che le pubbliche amministrazioni devono: a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile); b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione). Pertanto le scelte elettive degli amministratori, dovendo conformarsi ai suddetti criteri di legalità e a quelli giuridici di economicità (ottimizzazione dei risultati in relazione alle risorse disponibili), di efficacia (idoneità dell'azione amministrativa alla cura effettiva degli interessi pubblici da perseguire, congruenza teleologica e funzionale) e di buon andamento, sono soggette al controllo della Corte dei Conti perché assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa. Perciò - ha affermato la Cassazione - non eccede la giurisdizione contabile non solo la verifica se l'amministratore abbia compiuto l'attività per il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma anche se nell'agire amministrativo ha rispettato dette norme e principi giuridici e dunque la Corte dei Conti non viola il limite giuridico della "riserva di amministrazione" - da intendere come preferenza tra alternative, nell'ambito della ragionevolezza, per il soddisfacimento dell'interesse pubblico - sancito dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1993 n. 546: "... ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ..." - nel controllare anche la giuridicità sostanziale - e cioè l'osservanza dei criteri di razionalità, nel senso di correttezza e adeguatezza dell'agire, logicità, e proporzionalità tra costi affrontati e obiettivi conseguiti, costituenti al contempo indici di misura del potere amministrativo e confini del sindacato giurisdizionale - dell'esercizio del potere discrezionale. Ne consegue che è da ribadire il principio secondo il quale l'insindacabilità "nel merito" delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte al sindacato giurisdizionale di conformità alla legge formale e sostanziale che regola l'attività e l'organizzazione amministrativa, e quindi il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando sottopone a giudizio di responsabilità per danno erariale gli amministratori che hanno conferito incarichi professionali senza determinazione specifica di contenuto, durata, criteri, compenso, in contrasto con l'art. 7, ultimo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, secondo il quale "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione"; dunque il conferimento dell'incarico è legittimo solo in ipotesi di impossibilità oggettiva, da rappresentare nella delibera di far fronte all'esigenza richiesta con personale interno all'organizzazione, la cui qualificazione professionale l'amministrazione ha infatti l'obbligo di verificare periodicamente ed incrementare. Pertanto - ha concluso la Cassazione - l'esame da parte della Corte dei Conti delle scelte degli amministratori pubblici di UNIRE di incaricare professionisti esterni per consulenze, pareri e difesa giudiziale alla luce dei presupposti legali e delle clausole generali di giuridicità innanzi richiamati al fine di verificare la legittimità della scelta e la correttezza della gestione delle risorse pubbliche per i compensi corrisposti, alla luce anche del fondamentale principio del buon andamento e della ragionevole proporzionalità tra costi e benefici in relazione ai fini da perseguire, non travalica il limite esterno della giurisdizione erariale.


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