|
Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
|
PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCE IL LAVORATORE DEVE FORNIRE ELEMENTI DI PROVA IN ORDINE ALLA CONCRETA PROBABILITA' DI OTTENIMENTO DI UN RISULTATO - Vanificata dalla condotta del datore di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 5138 del 1 marzo 2013, Pres. Roselli, Rel. Venuti).
|
Vincenzo B., dipendente della ditta S., manovrando una pala meccanica ha subito un infortunio. Egli ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale. In particolare egli ha chiesto di essere risarcito del danno da perdita di chance, sostenendo che, in seguito alle lesioni subite (amputazione di un dito del piede destro) non era stato ammesso ad un concorso di assunzione come agente della polizia penitenziaria. Il Tribunale di Trapani ha condannato l'azienda al risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale in misura di euro 36.000,00, ma non ha ritenuto possibile il risarcimento del danno per perdita di chance. Questa decisione è stata confermata in grado d'appello dalla Corte di Palermo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte palermitana per il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5138 del 1 marzo 2013, Pres. Roselli, Rel. Venuti) ha rigettato il ricorso. Nei rapporti di lavoro - ha affermato la Corte - la chance consiste nella mera possibilità per il lavoratore di conseguire un risultato favorevole ed è connesso alla condotta lesiva del datore di lavoro; quanto alla prova della sua sussistenza, il preteso creditore ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. Non sussiste danno per perdita di chance - ha osservato la Corte - quando la probabilità è pari a zero e, parimenti, quando la probabilità è pari al 100%, perché in questo caso il danno viene ad identificarsi con il danno da perdita del risultato; ricorre viceversa tale tipo di danno nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia concreti margini di raggiungimento del risultato sperato. Nella specie la Corte d'appello ha affermato che il danno da perdita di chance richiedeva la prova "almeno" di alcuni elementi da cui evincere che il mancato risultato sperato era da ricollegare alla condotta illecita del datore di lavoro, ma subito dopo la stessa Corte ha chiarito che, in tema di danno derivante dalla impossibilità di partecipare ad un concorso, "occorre la prova che ove il richiedente avesse avuto la possibilità di parteciparvi e avrebbe avuto probabilità non distanti da quelle degli altri aspiranti positivamente valutati"; ed ha aggiunto che nella specie il ricorrente, premesso che era stato escluso dal concorso per la suddetta inidoneità fisica, si era limitato ad affermare che egli sarebbe stato sicuramente assunto come lo era stato suo fratello, allegazione questa, ad avviso della Corte, del tutto insufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda. E' dunque da escludere - ha affermato la Cassazione - che sussista la dedotta contraddittorietà della motivazione, apparendo il percorso argomentativo della Corte di merito coerente e logico. Parimenti è da escludere l'asserita mancanza o insufficienza della motivazione, avendo la sentenza impugnata, sia pure sinteticamente, dato conto delle ragioni per le quali la domanda era stata rigettata, ritenendo insufficienti gli elementi probatori posti a sostegno della richiesta, atteso che da essi non era dato evincere la concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di risultare vincitore del concorso. Ed in effetti, al riguardo, alcuna dimostrazione è stata fornita, ad esempio, circa il numero dei partecipanti al concorso, il numero dei posti disponibili, i titoli vantati dal ricorrente rispetto ai concorrenti risultati vincitori, etc., circostanze queste che, ove provate, avrebbero potuto condurre ad un risultato diverso.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|