Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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PARITÀ DI TRATTAMENTO PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI DELLO SPETTACOLO - In materia di assunzioni a termine (Cassazione Sezione Lavoro n. 3345 del 30 marzo 1998, Pres. Pontrandolfi, Rel. Miani Canevari).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale PONTRANDOLFI Presidente

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere

Dott. Guido VIDIRI Consigliere

Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere

Dott. Gabriella COLETTI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO e CARLO BOURSIER NIUTTA, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura speciale atto notar Generoso Palermo di Roma del 2/6/95 n. rep. 62583; - ricorrente -

contro KWIECIEN KAZIMIERZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA, 63 presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO EMANUELE GALLO, PIERANGELO PASERO, giusta delega in atti; - controricorrente-

avverso la sentenza n. 7832/94 del Tribunale di TORINO, depositata il 29/10/94 N.R.G. 17/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/97 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;

udito l'Avvocato M. CONTALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Torino il prof. Kasimierz Kwiecen, di nazionalità polacca, deduceva l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato instauratosi con la S.p.a. -RAI a seguito della sua assunzione con mansioni di violino di fila con contratto del 13 agosto 1984, successivamente prorogato fino al luglio 1990 in violazione delle disposizioni della legge n.230 del 1962, il Pretore adito, accogliendo la domanda, condannava la società convenuta alla reintegrazione dell'attore nel posto di lavoro e nelle mansioni.

Con sentenza del 29 ottobre 1994 il Tribunale di Torino rigettava l'appello della società RAI, secondo cui il prof. Kwiecen, cittadino extracomunitario, era stato legittimamente assunto a termine previa autorizzazione temporanea e successive proroghe ,i dell'Ufficio Speciale di Collocamento dei lavoratori dello spettacolo, ai sensi della legge 8 gennaio 1979 n.8 e del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 21 gennaio 1979, n. 179, in base ad una normativa speciale che deroga alla disciplina generale contenuta nella legge n.230 del 1962. Ad avviso del Tribunale, la regolamentazione dettata dalle norme richiamate e dall'art. 14 della legge 30 dicembre 1986 n.943 riguarda l'attività amministrativa concernente il collocamento al lavoro e non il regime del contratto di lavoro, non incidendo quindi sul contenuto e sulla validità di questo, come previsto in genere per le norme sul collocamento dall'art. 2098 cod. civ.; né risulta da tale disciplina che le autorizzazioni siano o debbano essere comunque necessariamente temporanee (peraltro le stesse possono essere prorogate o rinnovate, come era avvenuto nel caso di specie).

In particolare, la norma dell'art. 14 della legge del 1986 relativa ai lavoratori extracomunitari dello spettacolo non fa alcun riferimento al tipo di rapporto di lavoro da instaurare. A sostegno della tesi dell'appellante non poteva poi essere richiamata la disciplina del regolamento CEE n.1612 del 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, posto che la preferenza ivi accordata per i cittadini degli stati membri rispetto agli extracomunitari attiene solo alla fase del collocamento e non pregiudica la libertà delle parti nella fase negoziale, d'altro canto la stessa regola non opera nell'ipotesi prevista dall'art. 16 di offerte nominative connesse (come nel caso di specie) a particolari ragioni I di ordine professionale relative alla specializzazione, al carattere di fiducia inerente all'impiego offerto o ai precedenti legami professionali. Avverso questa sentenza la S.p.A. RAI propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il prof. Kwiecen resiste con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, 2 e 4 della legge 8 gennaio 1979 n.8, 11 e 12 del D.P.R. 21 gennaio 1981 n.179, 1 e seguenti legge 18 aprile 1962 n.230. Posto che secondo la normativa del collocamento dei lavoratori dello spettacolo l'assunzione di lavoratori stranieri deve essere autorizzata specificamente dalla competente amministrazione statale e che tale autorizzazione è a termine (in quanto tra l'altro subordinata alla vigenza dei permessi che consentono allo straniero il soggiorno nel nostro paese) si sostiene che in simili casi può legittimamente essere stipulato solo un contratto a lavoro a tempo determinato) in base ad una normativa speciale che deroga alla disciplina generale della legge n.230 del 1962.

Con il secondo motivo, denunciandosi la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 189 del trattato CEE legge 14 ottobre 1957 n.1203) e degli artt. 15 e 16 del regolamento CEE n. 1621/1968, si rileva che «l'incompatibilità della normativa sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualità di straniero del lavoratore» risulta anche dalle previsioni del citato regolamento relative al sistema di compensazione tra le domande ed offerte di lavoro nell'ambito della comunità, che consentono l'utilizzazione di lavoratori extracomunitari solo in caso di mancanza di disponibilità di lavoratori europei; tale meccanismo imporrebbe, infatti, di verificare periodicamente l'inesistenza di manodopera «interna». Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione, non meritano accoglimento. Per il loro esame, rileva qui anzitutto la disciplina dettata dalla legge 8 gennaio 1979 n.8 (modifiche ed integrazioni alla L. 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico) e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R 21 gennaio 1981 n.179, che prevede il collocamento di detto personale per il tramite di un ufficio speciale e mediante l'iscrizione in apposite liste. L'art. 5 del D.P.R. citato stabilisce che agli enti lirici, le istituzioni concertistiche assimilate, le amministrazioni, gli enti e le istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica e privata, nonché i privati datori di lavoro che intendono utilizzare il personale indicato nel primo comma dell’art. I della L. 8 gennaio 1979, n. 8, per realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, ferma restando la facoltà di scelta nominativa fra gli iscritti nelle apposite liste costituite presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, devono fame richiesta al predetto Ufficio o ad una delle sue sezioni". Detta richiesta deve contenere l’indicazione della qualifica dei singoli elementi da utilizzare, le condizioni di lavoro offerte, la natura delle manifestazioni, il luogo della sua realizzazione nonché la data di inizio e di termine della prestazione. La richiesta deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata, all’Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o dipendenti sezioni prima dell’inizio della prestazione. Le eventuali variazioni alla data di inizio e di cessazione della prestazione devono essere comunicate all’Ufficio speciale per il collocamento del lavoratori dello spettacolo direttamente o a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dal loro verificarsi».

L'assunzione di artisti stranieri è peraltro soggetta a regole speciali; per l'art. 11 del regolamento "l'utilizzazione del personale artistico e tecnico di cui all’art. I del presente regolamento, di nazionalità straniera, salvo quanto stabilito dal successivo art. 12, è subordinata al solo rilascio dell’apposita autorizzazione al lavoro da parte della competente amministrazione statale che sostituisce l’iscrizione nelle liste". Per il personale di cui all'art. 3 della legge del 1979 (cantanti, concertisti, direttori d'orchestra, registi, scenografi, coreografi e ballerini solisti) l'art. 12 dello stesso regolamento prevede che l'utilizzazione dell'artista straniero è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata - ad istanza dei datori di lavoro pubblici o privati - dalla competente amministrazione statale.

Questa normativa va posta a confronto con le regole introdotte dalla legge 30 dicembre 1986 n.943 (norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine) che all'art. I stabilisce il principio generale secondo cui «la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge IO aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani''. La stessa legge reca un complesso di disposizioni per disciplinare le procedure di accesso all'occupazione in territorio italiano dei lavoratori extracomunitari; da queste sono peraltro esentate, ai sensi dell'art. 14 del medesimo testo normativo, le prestazioni degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo, per i quali una speciale procedura è stabilita dal secondo comma di detto articolo, secondo cui «in deroga alle disposizioni della presente legge i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza.

L’autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica dl assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del turismo e dello spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal presente comma». L'assunto della ricorrente trova sostegno nell'orientamento espresso da una decisione di questa Corte (sentenza 27 giugno 1994 n.6167) secondo cui l'impiego di artisti stranieri extracomunitari, per le offerte di lavoro, è regolato esclusivamente dalla legge n. 8 del 1979 e dal D.P.R. n. 179 del 1981, che costituiscono, per tali soggetti, un sistema speciale di assunzione derogativo delle regole previste dalla legge n. 230 del 1962. Da questo indirizzo, che ravvisa nella normativa della citata legge n.8/1979 e del relativo regolamento di attuazione una finalità di tutela dell'impiego del personale artistico nazionale iscritto nella lista speciale rispetto alla concorrenza di quello extracomunitario, la Corte ritiene di doversi discostare per le seguenti considerazioni. In primo luogo, l'ipotesi di una deroga alla disciplina generale dettata in materia di contratti di lavoro a tempo determinato dalla legge n.230 del 1962 postula che all'interno della specifica disciplina considerata, avente ad oggetto il collocamento del personale artistico e dello spettacolo, sia dato rinvenire una norma incompatibile con la regola generale, posta dalla citata legge del 1962, della durata indeterminata del contratto di lavoro (essendo consentita l'apposizione del termine soltanto in specifiche ipotesi).

L'esistenza di una simile norma deve essere però esclusa, dal momento che la disciplina in esame attiene esclusivamente al collocamento (come rileva correttamente la sentenza impugnata) e non detta alcuna regola in ordine al regime del rapporto di lavoro da instaurare. Sotto questo profilo, non acquista rilevanza diretta il dato normativo della necessità dell'autorizzazione amministrativa, che non presuppone di per sé, nell'ambito di questo sistema, un limite di durata del rapporto stesso; né argomenti decisivi in senso contrario possono essere tratti dalla richiamata disposizione dell'art. 5 del D.P.R. n. 179/1981, in cui la determinazione del contenuto della richiesta del datore di lavoro (con l'indicazione della data di inizio e termine della prestazione) non appare certo idonea a delineare uno specifico modello contrattuale di rapporto caratterizzato dal suddetto limite di durata. D'altro canto, la disciplina in esame non prospetta certo una tutela differenziata tra lavoratori nazionali o comunitari e lavoratori extracomunitari, posto che le regole dettate per l'assunzione di artisti stranieri non pongono alcuna distinzione correlata alla loro nazionalità. Va poi osservato che la tesi qui confutata non tiene conto delle norme introdotte dalla citata legge n. 943 del 1986, con particolare riguardo al richiamato principio di parità di trattamento tra lavoratori italiani e lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel territorio nazionale; principio che implica anche, secondo Corte Cost. 16 giugno 1995 n.249, l'estensione ai lavoratori extracomunitari della tutela derivante dalla disapplicazione di una norma interna che comporti un trattamento discriminatorio nei confronti degli stranieri cittadini comunitari, e che in linea generale non consente certamente alcuna diversità di tutela sul piano della disciplina sostanziale del rapporto di lavoro. Neppure le disposizioni dell'art. 14 della legge del 1986 contengono del resto previsioni attinenti a limiti di durata del rapporto dei lavoratori extracomunitari dello spettacolo, in relazione all'autorizzazione amministrativa condizionata dal «nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza» (l'unica norma connessa al termine riguarda l'ipotesi di rapporti di durata inferiore a tre mesi, per i quali non è necessario che l'autorizzazione sia rilasciata prima che il lavoratore entri nel territorio nazionale).

La necessaria limitazione temporale del rapporto di lavoro dei cittadini extracomunitari non può essere poi desunta dalla richiamata disciplina comunitaria (artt. 15 e 16 del regolamento n. 1612 del 15 ottobre 1968 del Consiglio della Comunità Europea, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, che successivamente è stato modificato dal regolamento n.2434 del 27 luglio 1992) con cui si prevede (art.15) la periodica trasmissione da parte di ciascun Stato membro ai servizi specializzati degli altri Stati e all'Ufficio europeo di coordinamento di elenchi delle offerte d'impiego non soddisfatte con la manodopera appartenente al mercato nazionale del lavoro (nonché dei richiedenti un impiego che abbiano dichiarato di essere disposti ad accettare un'occupazione in altro paese); ai sensi dell'art. 16, «ogni offerta di lavoro trasmessa ai servizi della manodopera di uno Stato membro, che non possa essere soddisfatta dal mercato nazionale del lavoro e che possa costituire oggetto di una compensazione comunitaria sulla base degli elenchi di cui all'art. 15 è comunicata ai competenti servizi di manodopera dello Stato membro che ha segnalato disponibilità di manodopera nella stessa professione>. I medesimi servizi «comunicano le candidature precise ed appropriate ai servizi del primo Stato membro»; il secondo paragrafo dello stesso art. 16 stabilisce anche che per un determinato periodo «le offerte di lavoro saranno trasmesse agli Stati non membri solo se le disponibilità di lavoratori cittadini degli Stati membri nella professione corrispondente alle offerte saranno giudicate insufficienti dallo Stato membro che ha avanzato le offerte>.

Questo sistema normativo di compensazione tra domande ed offerte di lavoro nell'ambito della Comunità attiene ai rapporti tra i servizi di collocamento degli Stati membri, ma non detta alcuna regola sulla disciplina del rapporto di lavoro (nell'ambito della quale è comunque destinato ad operare il ricordato principio di parità di trattamento). Del resto, le richiamate disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 16 del regolamento citato non trovano applicazione- come stabilisce espressamente il successivo terzo paragrafo- alle offerte di lavoro rivolte a cittadini di stati non membri quando queste siano nominative e presentino un carattere particolare basato su ragioni di ordine professionale relative alla specializzazione, al carattere di fiducia inerente all'impiego offerto o ai precedenti legami professioni. Gli elementi di questa fattispecie normativa sono stati ravvisanti nel caso in esame dal giudice del merito, in considerazione della natura delle prestazioni pattuite con il prof. Kwiecen, secondo un apprezzamento di fatto non soggetto a censure: il meccanismo di compensazione previsto dalla disciplina comunitaria non può dunque assumere qui alcuna rilevanza.

Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese in lire 47.000 oltre lire 4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 3 dicembre 1997.

Il Presidente Dott. Pasquale Pontandolfi

Il Consigliere Estensore Dott. Fabrizio Miani Canevari

Depositato in cancelleria il 30 marzo 1998.


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