Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL MOBBING E' UNA CONDOTTA PERSECUTORIA LESIVA DELLA SALUTE E DELLA PERSONALITA' DEL DIPENDENTE - Mortificazione morale ed emarginazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 14643 dell'11 giugno 2013, Pres. Lamorgese, Rel. Amoroso).

Per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it