|
Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
|
LA PROVOCAZIONE DELL'INTERVISTATO NON RIENTRA NEL CORRETTO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA - Si tratta di un'aggressione (Cassazione Sezione Terza Civile n. 14533 del 10 giugno 2013, Pres. Berruti, Rel. Cirillo).
|
Marina Puntieri è stata avvicinata, mentre usciva da casa, da una troupe del programma "Striscia la notizia" guidata dal giornalista Salvi, che le ha rivolto epiteti quali "vigliacca" e l'ha accusata di "avere mangiato per anni con i socialisti". Ne è seguita la reazione della signora Punturieri, che ha protestato per il trattamento usatole. L'episodio è stato registrato e messo in onda dalla emittente R.T.I.. Nel giudizio che ne è seguito, il Tribunale di Roma, ha condannato la società R.T.I. al risarcimento del danno morale determinato in euro 22.500. Questa decisione è stata confermata, in appello, dalla Corte di Roma. La R.T.I. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte romana per vizi di motivazione e violazione di legge e sostenendo di avere esercitato il diritto di cronaca.
La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 14533 del 10 giugno 2013, Pres. Berruti, Rel. Cirillo) ha rigettato il ricorso. Il diritto di cronaca e di critica - ha affermato la Corte - deve essere esercitato nel rispetto del requisito della continenza e, perciò, in termini formalmente corretti e misurati ed in modo tale da non trascendere in attacchi ed aggressioni personali, diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato. Nel caso in esame - ha rilevato la Cassazione - la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di detti principi, in quanto ha spiegato come non c'è stata alcuna intervista nei confronti di Marina P; ella, infatti, è stata avvicinata "con un atteggiamento platealmente ed insistentemente rivolto ad impedirle di allontanarsi", poiché il Salvi le si è rivolto profferendo frasi offensive al suo indirizzo e, in pratica, predisponendo una sorta di piccolo show televisivo con l'obiettivo di determinare la reazione della vittima la quale, dopo aver inizialmente tenuto toni "del tutto misurati", si è lasciata andare a comportamenti violenti. Nella specie, quindi, la Corte di merito ha chiarito che il giornalista non era affatto interessato a dare conto delle scelte politiche assunte dalla Punturieri - il che, ragionando in astratto, avrebbe potuto trovare un suo fondamento nel diritto di cronaca - bensì soltanto a "costruire un prodotto televisivo che risultasse appetibile in un orario di massimo ascolto, contando sulla reazione violenta della Punturieri". In un simile contesto - ha affermato la Corte - non è ipotizzabile, infatti, alcun diritto di cronaca e neppure, eventualmente, di satira attraverso il mero strumento della provocazione che non trova alcuna protezione nell'ambito dell'art. 21 della Costituzione; non si tratta, quindi, come ipotizza la parte ricorrente, di una "desensibilizzazione del linguaggio" che avrebbe fatto venire meno l'aspetto diffamatorio delle espressioni usate, perché il problema non riguarda il linguaggio - sul quale, infatti, il giudice di merito nulla dice - ma le modalità concrete dell'episodio assunto nella sua globalità; episodio che rimane confinato nell'ambito di un'aggressione che non ha nulla a che vedere col diritto di cronaca costituzionalmente garantito.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|