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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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IL DIRITTO DI CRITICA PUO' ESSERE ESERCITATO ANCHE MEDIANTE ESPRESSIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE ALTRUI - Purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso (Cassazione Sezione Terza Civile n. 15443 del 20 giugno 2013, Pres. Berruti, Rel. Carleo).
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In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l’esimente dell’esercizio del diritto di critica. Giova aggiungere che, in materia, non sussiste una generica prevalenza del diritto dell’onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona può incidere sulla sua reputazione; del resto, negare il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di libera manifestazione del pensiero. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell’onore.
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