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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IL DIRITTO ALL'OBLIO NON PUO' ESSERE RICONOSCIUTO SE SUSSISTE UN INTERESSE EFFETTIVO ED ATTUALE ALL'INFORMAZIONE SU VICENDE DEL PASSATO - Per fatti nuovi ad esse collegati (Cassazione Sezione Terza Civile n. 16111 del 26 giugno 2013, Pres. Spirito, Rel. Cirillo).
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In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate (nella specie, c.d. diritto all'oblio in relazione ad un'antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità. Diversamente, il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni si risolve in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (il diritto di cronaca) e la lesione del diritto antagonista.
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