Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

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LA PERCENTUALE DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SPETTANTE AL CONIUGE DIVORZIATO DEVE ESSERE APPLICATA SULL'IMPORTO PERCEPITO - In base all’art. 12 bis della legge sul divorzio (Cassazione Sezione Prima Civile n. 15299 del 6 luglio 2007, Pres. Luccioli, Rel. Felicetti).

L’art. 12 bis della legge sul divorzio stabilisce al primo comma che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio “ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”. La norma, nel suo chiaro tenore letterale, attribuisce il diritto ad “una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita” dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, così stabilendo, in modo inequivoco, la base di calcolo della percentuale (che viene poi stabilita al comma successivo) identificandola nella indennità percepita all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Il secondo comma, a sua volta, nello stabilire detta percentuale, statuisce che “tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.

In relazione a quanto già stabilito nel primo comma circa la base di calcolo della percentuale, come si evince dalle parole iniziali del secondo comma, scopo della norma è unicamente di stabilire la percentuale da computarsi su detta base di calcolo. Ne deriva, in base al coordinamento fra il primo e il secondo comma, che l’indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero degli anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando 40% su tale importo. Questa interpretazione coincide, in aderenza al dettato dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, con il tenore dell’articolo secondo la connessione fra i suoi due commi ed è confortata dall’argomento sistematico costituito dalla circostanza che le indennità di fine rapporto sono variamente calcolate dalle normative che le regolano, costituendo il TFR istituto di carattere generale solo nell’impiego privato, ed essendovi normative – come quella relativa al personale statale (regolata dal d.P.R. n. 71 del 1974) – articolate in maniera tale da porre come base di calcolo dell’indennità l’ultima retribuzione (e non le retribuzioni via via succedentisi rivalutate), così da rendere logicamente irragionevole e impraticabile una diversa interpretazione della norma. Deve pertanto escludersi che la quota spettante all’ex coniuge debba essere calcolata sulla portata del t.f.r. maturata durante il matrimonio.


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