Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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NON OGNI MODIFICAZIONE DELL'OPERA COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL DIRITTO MORALE DELL'AUTORE - In base all'art. 20 L.D.A. (Cassazione Sezione Prima Civile n. 20227 del 4 settembre 2013, Pres. Salvago, Rel. Ragonesi).

L'art. 20 della legge sul diritto d'autore, proibisce qualsiasi deformazione, mutilazione, modificazione o qualsiasi altro atto a danno dell'opera, che possa pregiudicare l'onore o la reputazione dell'autore. In virtù di tale norma, non ogni modificazione dell'opera costituisce violazione del diritto morale dell'autore ma solo quella che ne comporti delle modificazioni sostanziali o formali che ne alterino la coerenza narrativa, il significato complessivo del suo messaggio ovvero il suo pregio artistico. Ciò che determina la violazione dell'art. 20 non è tanto l'ampiezza delle modifiche quanto la loro incisività nello stravolgere ed alterare il significato ed il valore dell'opera in modo tale da recare pregiudizio alla reputazione dell'autore. L'assunto, secondo cui nessuna possibilità di modifica dell'opera, sia pure minima, sarebbe consentita, non trova riscontro nel dato normativo. Tale assunto in realtà appare riferibile non già al diritto morale d'autore ma a quello di utilizzazione economica dell'opera di cui all'art. 18 l.d.a. che prevede il diritto dell'autore di impedire ogni modificazione dell'opera. Tale diritto, tuttavia, a differenza di quello morale, che è inalienabile, imprescrittibile e non soggetto a limiti temporali, è alienabile a terzi, il produttore che ne sia cessionario è, quindi, legittimato ad effettuare i tagli ritenuti opportuni per lo sfruttamento commerciale dell'opera sottoposti unicamente al limite di cui all'art. 20 l.d.a.


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