Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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NELLA CAMPAGNA ELETTORALE LA CRITICA PUO' ASSUMERE TONI PARTICOLARMENTE ASPRI - Ma non deve trasmodare nella pura contumelia (Cassazione Sezione Terza Civile n. 23576 del 17 ottobre 2013, Pres. Berruti, Rel. Carleo).

Se è vero che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la critica politica può assumere toni più pungenti rispetto a quelli interpersonali tra privati, può essere di parte e non deve necessariamente essere obiettiva, tale considerazione, a maggior ragione, vale in occasione di una competizione elettorale, in cui si contrappongono, ancora più immediatamente e direttamente, due o più competitori nonché due o più partiti e/o coalizioni, aventi programmi di gestione della cosa pubblica, che spesso sottintendono due opposte visioni del modo in cui realizzare gli interessi della comunità. In tal caso, il diritto di critica politica può essere esercitato utilizzando espressioni ancor più aspre, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione, dal comportamento, dal programma elettorale, ove già delineato, oppure dalla visione politica, genericamente intesa, dei propri avversari. Ne deriva che, in tale contesto, attribuire, in occasione della gara elettorale, ad un proprio competitore oppure al candidato presentato dall'opposto partito disegni politici, che potrebbero essere vantaggiosi per imprenditori privati e pregiudizievoli per la comunità, non contiene, di per sé, una valenza diffamatoria effettiva né veramente credibile poiché, come già sottolineato, la competizione elettorale esaspera la conflittualità dei toni, già aspri, della lotta politica ed enfatizza i pregiudizi derivanti alla comunità dalla possibile vittoria degli avversari. Ed in effetti, a ben vedere, costituisce strumento di propaganda elettorale la denigrazione dei progetti politici attribuibili alla parte avversa, in linea con la sua visione ideologica e politica, fondata su un modello di sviluppo economico della società di tipo privatistico, volto ad escludere o a ridurre l'ingerenza del potere dello Stato o di altri enti pubblici, insinuando che tali progetti, ove realizzati, verrebbero a pregiudicare gli interessi dell'intera comunità a beneficio di pochi imprenditori. Invero, come ha già avuto modo di avvertire questa Corte, ciò che determina l'abuso del diritto di critica politica è solo il palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirano soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale. Infatti, il legittimo esercizio della critica politica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, comunque non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia e non deve ledere il diritto altrui all'integrità morale.


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