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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA REATO PUO' ECCEDERE I CINQUE ANNI - In base all'art. 2947 cod. civ. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 19863 del 29 agosto 2013, Pres. Berruti, Rel. Carleo).
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Se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e, per questo, la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947, primo comma cod. civ., ai sensi del terzo comma, prima parte dello stesso articolo, quest'ultima si applica anche all'azione civile, essendo il maggior termine di prescrizione correlato alla sola astratta previsione dell'illecito come reato. E ciò, indipendentemente dalla fondatezza o meno della domanda risarcitoria avanzata, con riguardo alla legittimazione "sostanziale" dell'attore.
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