Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IN CASO DI PROCEDURA PER RIDUZIONE DI PERSONALE, L'INCOMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE SULLE RAGIONI DELLA DECISIONE AZIENDALE RENDE ILLEGITTIMI I LICENZIAMENTI - In base alla legge n. 223 del 1991 (Cassazione Sezione Lavoro n. 25394 del 12 novembre 2013, Pres. Miani Canevari, Rel. Marotta).

Marcello V. dipendente della S.p.A. Bayer è stato licenziato nel marzo del 2007 a seguito di una procedura di riduzione del personale riferita alla legge n. 223 del 1991. Nella comunicazione di avvio della procedura la Bayer S.p.A. ha indicato quale motivo della riduzione lo stabile calo del fatturato. La procedura si è conclusa con un accordo sindacale. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Roma, sostenendone l'inefficacia per l'incompletezza delle informazioni date dall'azienda nella comunicazione iniziale. Il Tribunale ha ritenuto che la riduzione di personale fosse stata attuata anche per ragioni non indicate nella comunicazione di avvio della procedura, ovvero la decisione di procedere a una fusione; conseguentemente ha dichiarato inefficace il licenziamento. In grado di appello il lavoratore ha chiesto e ottenuto l'acquisizione di una delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda, antecedente all'avvio della procedura di mobilità, da cui risultava che questa era stata determinata da necessità collegate a una prevista fusione. Anche in considerazione di questo documento la Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte romana per vizi di motivazione e violazione di legge ed in particolare ha rilevato l'irritualità dell'acquisizione della delibera societaria in grado di appello.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 25394 del 12 novembre 2013, Pres. Miani Canevari, Rel. Marotta) ha rigettato il ricorso. E' principio giurisprudenziale consolidato - ha ricordato la Corte - quello secondo cui "nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d'ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per indispensabilità delle nuove prove ad una loro influenza causale più incisiva rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto rilevanti, ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate dì un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi ed altre indagini, conducano ad un esito necessario della controversia" (cfr. Cass. 26 luglio 2012, n. 13353 v. anche 29 maggio 2013, n. 13432 e già Cass. 22 marzo 2011, n. 6498); nel disporre, dunque, l'acquisizione d'ufficio del predetto verbale (su richiesta del lavoratore) la Corte territoriale non ha fatto che conformarsi agli evidenziati principi. Si aggiunga che, nel caso in questione, come si evince dalla sentenza impugnata, il lavoratore aveva sostenuto già in sede di ricorso introduttivo che la vera ragione del licenziamento collettivo era da rinvenirsi proprio in quanto espresso nel verbale del Consiglio di amministrazione sopra indicato. Il che rende congruo e logico il passaggio motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui è sottolineato che i contenuti di detta delibera, lungi dal restare confinati nell'ambito dei meri motivi interni, non incidenti sugli adottati provvedimenti, ed avendo in realtà integrato la causa effettiva dei licenziamenti (o quantomeno una causa - rendere più snella la struttura da integrare in Bayer S.p.A. - di "consistente rilevanza" nel contesto complessivo), si erano tradotti in un'incompletezza della comunicazione di cui all'art. 4 della legge n. 223/1991, idonea a ledere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo in capo ai sindacati.

E' noto - ha affermato la Corte - che, in tema di collocamento in mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione di avvio della procedura di cui al citato art. 4, comma 3, rappresenta una cadenza essenziale per la proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato e per la trasparenza del processo decisionale del datore di lavoro. E' per questa ragione che il lavoratore è legittimato a far valere l'incompletezza della comunicazione quale vizio del licenziamento; nella comunicazione preventiva deve, dunque, essere esternato il preciso collegamento causale tra la riduzione del personale e le ragioni che la hanno determinata.

Orbene - ha osservato la Corte - come ritenuto dalla Corte territoriale sulla base di un accertamento non sindacabile in sede di legittimità, le ragioni non comunicate (eccedenza di personale in conseguenza dell'incorporazione in Bayer, società già provvista di propria forza di vendita) erano proprio quelle "effettive" e, dunque era risultata del tutto incompleta e fuorviarne la comunicazione di cui all'art. 4 della legge n. 223/1991 (decremento del fatturato), come tale inidonea a ledere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo in capo ai sindacati ai fini dell'adozione dei rimedi possibili ovvero   dell'individuazione   delle   misure   sociali   finalizzate   alla riqualificazione e alla riconversione dei lavoratori eccedentari.


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