Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

DURANTE LE FERIE IL LAVORATORE NON E' TENUTO A INFORMARE L'AZIENDA DELLA SUA TEMPORANEA DIMORA - Tranne che in caso di malattia (Cassazione Sezione Lavoro n. 27057 del 3 dicembre 2013, Pres. Vidiri, Rel. Balestrieri).

Paolo G., dipendente del Comune di Revere con contratto a tempo indeterminato come capo dell'ufficio tecnico, durante un periodo di ferie è stato richiamato in servizio con comunicazione indirizzatagli presso il suo domicilio. Trovandosi in altra località per fruire delle ferie, egli non ha ricevuto la comunicazione e non si è presentato in ufficio. Il Comune lo ha ritenuto assente ingiustificato e per tale motivo lo ha licenziato. Il lavoratore ha chiesto al Tribunale di Mantova l'annullamento del licenziamento sostenendo di essersi legittimamente allontanato per fruire delle ferie. Il comune si è difeso sostenendo che in base al contratto collettivo il godimento delle ferie poteva essere sospeso per ragioni di servizio e che il dipendente aveva il dovere di comunicare all'amministrazione "la propria residenza e ove non coincidente, la dimora temporanea nonché ogni successivo mutamento della stessa". Il Tribunale ha annullato il licenziamento in quanto ha escluso che il lavoratore avesse un obbligo di reperibilità durante le ferie, salvo il caso di malattia. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Brescia. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione censurando la corte bresciana per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 27057 del 3 dicembre 2013, Pres. Vidiri, Rel. Balestrieri) ha rigettato il ricorso. La norma contrattuale invocata - ha osservato la Corte - tutela il diritto del datore di lavoro di conoscere il luogo ove inviare comunicazioni al dipendente nel corso del rapporto di lavoro e non già, stante la natura costituzionalmente tutelata del bene, ivi comprese le connesse esigenze di privacy, durante il legittimo godimento delle ferie (che il lavoratore è libero, salvo diverse pattuizioni, di godere secondo le modalità e nelle località che ritenga più congeniali al recupero delle sue energie psicofisiche), risolvendosi l'opposta interpretazione in una compressione del diritto alle ferie, costringendo il lavoratore in viaggio non solo a far conoscere al datore di lavoro i luoghi e tempi dei suoi spostamenti, ma anche ad una inammissibile e gravosa attività di comunicazione formale, magari giornaliera, dei suoi spostamenti.

In realtà - ha rilevato la Corte - l'invocato art. 18 stabilisce, per quanto qui interessa, che "Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16 (attinente l'impossibilità di fruirne). Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente" (comma 9); ancora che "Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre" (comma 10); ancora che "Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto" (comma 11); ancora che "In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo" (comma 12); quindi che "Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione" (comma 14).

Come risulta evidente - ha affermato la Corte - non vi è, nell'invocato art. 18, alcuna norma che preveda un potere totalmente discrezionale del datore di lavoro di interrompere o sospendere il periodo feriale già in godimento, risultando allo scopo insufficiente il generico inciso di cui al comma 11 "Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio" che nulla dice circa le modalità con cui l'interruzione o la sospensione possa essere adottata e debba essere comunicata; deve anzi evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, pur avendo affermato il diritto del datore di lavoro di modificare il periodo feriale in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, ha al contempo ritenuto che le modifiche debbano essere comunicate al lavoratore con congruo preavviso (Cass. n. 1557\00). Ciò presuppone all'evidenza una comunicazione tempestiva ed efficace, idonea cioè ad essere conosciuta dal lavoratore prima dell'inizio del godimento delle ferie, tenendo conto che il lavoratore non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie (e salvo il diverso caso di comunicata malattia insorta nel periodo feriale, al fine di sospenderne il decorso e consentire al datore di lavoro i controlli sanitari, Cass. n. 12406\99).

Il lavoratore è infatti libero - ha affermato la Corte - di scegliere le modalità (e località) di godimento delle ferie che ritenga più utili (salva la diversa questione dell'obbligo di preservare la sua idoneità fisica, Cass. sez. un. n. 1892\82), mentre la reperibilità del lavoratore può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del lavoratore in ferie, salvo specifiche difformi pattuizioni individuali o collettive.


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