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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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IL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE PUO' ESSERE LIQUIDATO DISTINTAMENTE DA QUELLO BIOLOGICO - Non v'è duplicazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 28137 del 17 dicembre 2013 Pres. Stile, Rel. D'Antonio).
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Giovanni C. dipendente dell'Enel ha subito due scariche elettriche mentre effettuava lavori di riparazione. Nel giudizio che ne è seguito, la Corte d'Appello di Roma ha condannato l'Enel al pagamento in favore del lavoratore di euro 92.000,00 per danno patrimoniale differenziale, euro 430.000,00 per danno biologico, euro 150.000,00 per danno morale, euro 150.000,00 per danno estetico e alla vita di relazione. Circa la misura del risarcimento per lucro cessante la Corte, dato atto che Giovanni C. non aveva potuto più svolgere mansioni di elettricista o altri lavori confacenti alle sue attitudini e che era stato addetto a mansioni impiegatizie, ha affermato che il lavoratore aveva perso professionalità, gli emolumenti legati alla qualifica di elettricista, la progressione in carriera e che era risultato provato, anche con il ricorso a presunzioni semplici, in quale misura la menomazione fisica avesse inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa e quindi sulla capacità di guadagno. La Corte, pertanto, ha determinato in € 490.000,00 il danno patrimoniale a cui ha detratto la somma che era stata corrisposta dall'Inail, residuando il danno differenziale pari ad € 92.186,46. La Corte ha poi riconosciuto il danno biologico, applicando le tabelle milanesi e confermandone l'entità stabilita dal Tribunale e il danno morale, ritenuto ontologicamente distinto dal danno biologico e determinato in € 150.000,00 e cioè in misura superiore a quanto riconosciuto dal Tribunale. La Corte ha poi confermato il danno all'immagine ed il danno alla vita di relazione determinati dal Tribunale, che ha ritenuto solo genericamente contestati dagli appellanti e in assenza di riproposizione in appello della questione della duplicazione di tale voce risarcitoria. L'Enel ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisone della Corte romana per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 28137 del 17 dicembre 2013 Pres. Stile, Rel. D'Antonio) ha rigettato il ricorso. La Corte territoriale - ha osservato la Cassazione - non ha violato il divieto di duplicazione del risarcimento. La Corte di merito, infatti, richiamati i principi enunciati dalle SS.UU., che hanno ricondotto ad unità il composito universo dei danni risarcibili, ha sottolineato sia la necessità di non dar luogo ad inammissibili duplicazioni atteso che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. non costituiva occasione di incremento delle poste di danno, sia quella di realizzare un integrale risarcimento del danno alla persona. In tal senso la Corte, dopo aver accertato il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente all'accertamento medico svolto dal tecnico, ha affermato, quale danno ontologicamente distinto ed ulteriore, il danno morale soggettivo inteso come turbamento dello stato d'animo che il soggetto vittima di una lesione medicalmente accertabile subisce e di cui legittimamente avanza pretese risarcitorie, danno, quindi dotato di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190. In fatto la Corte di merito ha accertato, circa la sussistenza ed entità del danno morale, che "... elementi di apprezzamento della sofferenza psicologica sono desumibili dalle modalità dell'infortunio sopra descritto. Giovanni C. subì in sequenza due folgorazioni, rimanendo appeso al traliccio; venne soccorso dal Sig. M. e in mancanza di mezzi di trasporto e di comunicazione, fu trasportato fisicamente dal collega fino al raggiungimento di un utile mezzo di locomozione; dopo circa un'ora dal verificarsi del fatto ... venne medicato. Le modalità del fatto appaiono particolarmente traumatizzanti e tali da giustificare un risarcimento ...". La Corte territoriale, quindi - ha osservato la Cassazione - senza procedere ad una liquidazione di tipo automatico, ha quantificato tale voce di danno tenendo conto della situazione concreta e degli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio. Con riferimento alla distinzione del danno morale, quale voce di danno integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, rispetto al danno biologico devono richiamarsi le pronunce della Suprema Corte (n. 18641/2011; n. 20292/2012) le quali hanno richiamato un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 delle Sezioni Unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, non può in alcun modo prescindere, in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale. L'indirizzo di cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi D.P.R. n. 37 del 2009 e il D.P.R. n. 191 del 2009, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, morfologicamente prima ancora che funzionalmente, all'indomani delle pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto volto alla soppressione per assorbimento, ipso facto, del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice di merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra la "voce" di danno c.d. biologico da un canto, e la "voce" di danno morale dall'altro: si legge difatti alle lettere a) e b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti normativi citati: - che "la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni"; - che "la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico". La sentenza impugnata - ha affermato la Corte - non risulta, dunque censurabile per aver riconosciuto l'autonomia del danno morale rispetto a quello biologico dopo averne evidenziato, nella fattispecie in esame, le caratteristiche dell'uno e dell'altro. Quanto, invece, al danno all'immagine ed alla vita di relazione la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del Tribunale evidenziando che l'Enel non aveva proposto specifici motivi di censura senza, in particolare, riproporre in appello la questione della duplicazione di tale voce risarcitoria. Nel presente giudizio, sul punto, Enel Distribuzioni si è limitata a riferire di aver sempre contestato le statuizioni di primo grado in merito alla qualificazione e quantificazione del diritto al risarcimento del danno ma non ha formulato una specifica censura circa l'affermazione della Corte territoriale relativa alla mancata riproposizione della questione della duplicazione. Era onere degli appellanti contestare in appello non solo la quantificazione ma la stessa sussistenza del diritto e, dunque, la censura sotto tale profilo è inammissibile.
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