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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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I GIORNALI SONO I CANI DA GUARDIA DELLA DEMOCRAZIA E DELLE ISTITUZIONI - Anche giudiziarie (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 25138 del 2 luglio 2007, Pres. Calabrese, Rel. Di Tomassi).
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In linea teorica non può negarsi che la critica sia legittima anche quando ha ad oggetto l’attività giudiziaria. La libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. come dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d’interesse pubblico, dunque soprattutto sui modi d’esercizio del potere qualunque esso sia, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche. La natura di diritto individuale di libertà ne consente, in campo penale, l’evocazione per il tramite dell’art. 51 C.P. (come giustificazione), e non v’è dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dell’esercizio di altre libertà. All’interno delle società democratiche deve di conseguenza riconoscersi alla stampa e ai mass media il ruolo di fori privilegiati per la divulgazione extra moenia dei temi agitati all’interno delle Assemblee rappresentative e per il dibattito in genere su materie di pubblico interesse, ivi compresi la giustizia e l’imparzialità della magistratura. Il ruolo fondamentale nel dibattito democratico svolto dalla libertà di stampa non consente in altri termini di escludere che essa si esplichi in attacchi al potere giudiziario, dovendo convenirsi con la giurisprudenza della Corte EDU allorché afferma che i giornali sono i “cani da guardia” (watch-dog) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie. Proprio la Giurisprudenza EDU ha costantemente ribadito che questi ultimi costituiscono il mezzo principale diretto a garantire un controllo appropriato sul corretto operato dei giudici. Sulle medesime premesse, la giurisprudenza della Suprema Corte ha già da tempo riconosciuto come sia, da un lato, “di enorme interesse per la comunità nazionale la corretta e puntuale esplicazione dell’attività giudiziaria e, dall’altro, come critica e cronaca giornalistica volte a tenere o a ricondurre il giudice nell’alveo suo proprio vadano non solo giustificate, ma propiziate”. Maggiore è il valore dell’attività esercitata più grande è d’altra parte la imprescindibilità del dibattito pubblico. E se più rigidi sono apparsi i limiti apposti dalla giurisprudenza alla critica nei confronti delle istituzioni giudiziarie, essi trovano ragione soprattutto nel fatto che, a differenza di quel che accade per altri soggetti pubblici, il dovere di riservatezza generalmente impedisce ai magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti.
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