Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IN CASO DI LAVORO PER SOCIETA' COLLEGATE IL LICENZIAMENTO DEVE ESSERE MOTIVATO CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE DEL GRUPPO - Unico centro di imputazione del rapporto (Cassazione Sezione Lavoro n. 798 del 16 gennaio 2014, Pres. Vidiri, Rel. Bandini).

Walter B., premesso di aver lavorato alle dipendenze della Progetto For srl nel periodo 29.4.1988 - 30.6.1996); dal 1°.7.1996 per la Ing. Paolo De Luca Costruzioni spa (che dal 14.10.1996 aveva mutato denominazione in Pontistrade s.r.l.); dall'1.7.1996 al 7.11.2005 alle dipendenze della Pontistrade (in data 26.9.2006 incorporata - per effetto di fusione - nella De Luca Group Italy spa), con inquadramento nel livello VII del CCNL di categoria, ha impugnato il licenziamento intimatogli per asserito giustificato motivo oggettivo. Il primo Giudice ha rigettato l'impugnativa del licenziamento, ritenendo provata la contrazione dell'attività lavorativa e l'insussistenza di un gruppo societario, con conseguente impossibilità di reimpiego del lavoratore. Con sentenza del 12.6 - 16.7.2012, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame svolto da Walter B., ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento, applicando la tutela reale e ordinando la reintegrazione presso la De Luca Group Italy S.p.A.. A sostegno del decisum la Corte territoriale, osservò quanto segue:

- per potere ritenere giustificato il licenziamento per soppressione del posto di lavoro occorre accertare anche l'impossibilità di reperire altra idonea collocazione nell'ambito della stessa azienda, con onere al riguardo del datore di lavoro;

- nel caso di specie il lavoratore aveva chiesto la reintegra in azienda, avendo concretamente svolto la propria attività lavorativa non solo alle dipendenze della Pontistrade spa, ma anche delle numerose altre società facenti parte del gruppo De Luca, assumendo che le varie società, cioè la Progetto For srl, la Ing. Paolo De Luca Costruzioni spa, la Pontistrade spa, facevano parte di un gruppo societario a capo del quale vi era la De Luca Group Italy spa, composto altresì dalla Sealdaci srl, dalla Dipiùdi Ambiente spa, dalla Vitesse srl in liquidazione e dalla Cosgreen srl in liquidazione;

- come emerso all'esito della istruttoria espletata, il ruolo svolto da Walter B. all'interno del gruppo richiedeva una sua costante partecipazione alla vita societaria di ciascuna delle aziende che ne facevano parte;

- tutte le società del gruppo erano accomunate dal fatto che avevano la propria sede amministrativa ad Arco Felice, alla via Diocleziano n. 23, e la sede legale a Roma, alla via Vallombrosa n. 88;

- i numeri telefonici comuni e l'indirizzo comune di posta elettronica confermavano l'unicità del centro di imputazione degli interessi;

- anche i testi escussi avevano confermato l'assunto del lavoratore, e, in particolare, come riferito da un'altra dipendente, che Walter B. aveva lavorato "per tutto il gruppo come tutti noi";

- doveva affermarsi l'esistenza di un unico centro di imputazione, costituito dalla De Luca Group Italy, considerando che le società avevano in comune gli organi direttivi e che, in particolare, il vertice dei poteri decisionali era identificabile nella stessa persona fisica;

- era altresì ravvisabile la utilizzazione di Walter B. in modo praticamente indifferenziato (tale circostanza essendo stata affermata dalla stessa convenuta nella memoria di costituzione, laddove aveva parlato, di un "collegamento" tra le società del gruppo e che Walter B. passava tranquillamente da una azienda all'altra per soddisfare le contingenti esigenze professionali di volta in volta verificatesi), con le stesse modalità gestionali del rapporto, in favore delle diverse società del gruppo;

- ne conseguiva che, facendo parte la Pontistrade spa di un gruppo, se era vero che esisteva una contrazione della attività di quest'ultima, era anche vero che non era stata provata da parte della Società l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni presso altra società del gruppo.

La De Luca Group Italy spa ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte napoletana per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 798 del 16 gennaio 2014, Pres. Vidiri, Rel. Bandini) ha rigettato il ricorso. Secondo la giurisprudenza di legittimità - ha ricordato la Corte - qualora tra più società vi sia un collegamento economico-funzionale, è da ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, ove si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese; al contempo è stato affermato il correlato principio secondo cui è configurabile l'unicità del rapporto di lavoro qualora lo stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri. A tali principi - ha osservato la Corte - si è sostanzialmente attenuta la sentenza impugnata, attraverso la valorizzazione, nei termini già diffusamente esposti nello storico di lite, degli elementi di giudizio dimostrativi della concreta sussistenza del collegamento esistente fra le società del gruppo e della prestazione da parte di Walter B. di un'attività lavorativa che, come risultante dalle richiamate testimonianze, era svolta per tutto il gruppo e, quindi, indifferenziatamente e contemporaneamente per tutte le società che vi appartenevano; con ciò, al contempo, evidenziandosi la loro integrazione funzionale ed economica e l'esistenza di un comune coordinamento fra le stesse. Né la Corte territoriale doveva ritenersi tenuta alla verifica della sussistenza degli elementi dimostrativi della subordinazione nei confronti di tutte le società del gruppo, posta la pacificità della dipendenza di Walter B. dalla Pontistrade spa e la rilevata prestazione della sua attività lavorativa a favore anche delle altre società del gruppo stesso.  


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