Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL PUBBLICO IMPIEGATO HA DIRITTO ALLE DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE PER LE SUPERIORI MANSIONI SVOLTE - Anche se non vi sia stato un provvedimento di assegnazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 796 del 16 gennaio 2014, Pres. Vidiri, Rel. Blasutto).

Angelina C., dipendente della ASL n. 4 Basso Molise con la qualifica di "infermiera generica", nel periodo dal marzo 2002 al gennaio 2006 ha svolto presso l'ambulatorio di cardiologia, mansioni di "infermiera professionale" senza percepire la relativa retribuzione. Cessato il rapporto ella ha chiesto al Tribunale di Larino la condanna della ASL al pagamento delle differenze di trattamento economico spettantile per le superiori mansioni svolte. La domanda è stata rigettata in quanto il Tribunale ha aderito alla prospettazione della ASL secondo cui la lavoratrice non aveva dimostrato l'esistenza di un provvedimento di assegnazione alle mansioni del superiore profilo professionale e ciò costituiva una ragione assorbente per escludere il diritto alle differenze economiche rivendicate. A seguito di gravame interposto dalla lavoratrice, la Corte di Appello di Campobasso, accertato che l'appellante aveva effettivamente svolto in modo ordinario e continuativo attività propria della qualifica di infermiere professionale, accoglieva la domanda, ritenendo irrilevante la mancanza di un formale atto di assegnazione. L'ASL ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte molisana per vizi di motivazione e violazione di norme di legge e di contratto collettivo.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 796 del 16 gennaio 2014, Pres. Vidiri, Rel. Blasutto) ha rigettato il ricorso. Il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56, ora d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52 - ha osservato la Corte - pur nelle varie formulazioni susseguitesi nel tempo, recependo una costante norma del pubblico impiego, esclude che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa conseguire l'automatica attribuzione della qualifica superiore. Quanto invece al divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, previsto dall'indicato art. 56, comma 6 nella sua originaria formulazione (d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), trattasi di disposizione soppressa dal d.lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma sesto ultimo periodo, disposta dalla nuova norma, è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio; la portata retroattiva della disposizione - ha rilevato la Cassazione - risulta peraltro conforme alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali. Nell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 25837 del 2007, la suddetta norma va intesa nel senso che l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; tale norma deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni. Né la portata applicativa del principio è da intendere come limitata e circoscritta al solo caso in cui le mansioni superiori vengano svolte in esecuzione di un provvedimento di assegnazione, ancorché nullo. Le Sezioni Unite, sulla base dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, hanno rilevato come l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato prescinda dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori e come il mantenere, da parte della pubblica amministrazione, l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determini una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto - ai sensi dell'art. 2126 c. c., tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. - perché non può ravvisarsi nella violazione della mera legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto "con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento", e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296 attinente ad una fattispecie riguardante il trattamento economico del personale del servizio sanitario nazionale in ipotesi di affidamento di mansioni superiori in violazione del disposto del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 29, comma 2). La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato l'applicabilità anche al pubblico impiego dell'art. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, non ostando a tale riconoscimento, a norma dell'art. 2126 c.c., l'eventuale illegittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza. Neppure il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso è incompatibile con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.. Neppure vale a contrastare tale principio la possibilità di abusi conseguenti al riconoscimento del diritto ad un'equa retribuzione ex art. 36 Cost. al lavoratore cui vengano assegnate mansioni superiori al di fuori delle procedure prescritte per l'accesso agli impieghi ed alle qualifiche pubbliche, perché "il cattivo uso di assegnazione di mansioni superiori impegna la responsabilità disciplinare e patrimoniale (e sinanche penale qualora si finisse per configurare un abuso di ufficio per recare ad altri vantaggio) del dirigente preposto alle gestione dell'organizzazione del lavoro, ma non vale di certo sul piano giuridico a giustificare in alcun modo la lesione di un diritto di cui in precedenza si è evidenziata la rilevanza costituzionale". Il diritto a percepire una retribuzione commisurata alle mansioni effettivamente svolte in ragione dei principi di rilievo costituzionale e di diritto comune non è dunque condizionato - ha concluso la Corte - all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico che disponga l'assegnazione; le uniche ipotesi in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore dovrebbero essere circoscritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente (invito o proibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente.


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