Legge e giustizia: marted́ 16 aprile 2024

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LA CRITICA PUO' ANCHE TRADURSI IN VALUTAZIONI E COMMENTI TIPICAMENTE DI PARTE, CIOE' NON NECESSARIAMENTE OBIETTIVI - Purché sia fondata sull'attribuzione di fatti veri (Cassazione Sezione Terza Civile n. 1982 del 29 gennaio 2014, Pres. Berruti, Rel. Armano).

Dati per comuni i presupposti per ritenere legittimo l'esercizio del diritto di cronaca e di quello critica quale scriminante della responsabilità penale, civile e disciplinare, il diritto di critica consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo; diverso è poi il punto per cui la critica, cioè la valutazione, l'interpretazione e le considerazioni in merito ai fatti veri, possa non essere obiettiva né esatta, ma anzi presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili; la critica può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non necessariamente obiettivi, purché fondata sull'attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità. Questa Corte ha ritenuto poi che "in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sta esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica (Cass. n. 25/2009). Va pertanto rammentato che non sussiste una generica prevalenza del diritto all'onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona può incidere sulla sua reputazione; e del resto negare il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di libera manifestazione del pensiero.


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